Art. 6 
 
 
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
                        della Marina militare 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188-bis, e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 2188-ter 
 
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di  soppressione
  e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
  della Marina militare 
 
  1. Ai fini del  conseguimento,  in  concorso  con  i  provvedimenti
ordinativi  di  cui  agli  articoli  2188-bis  e  2188-quater,  della
contrazione strutturale complessiva  non  inferiore  al  30%  imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, nonche' per il  raggiungimento  degli  assetti  ordinamentali
della Marina militare di cui agli  articoli  dal  110  al  131,  sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le  materie
di  competenza,  le  organizzazioni  sindacali   rappresentative,   i
provvedimenti  di  soppressione,  ovvero  di   riconfigurazione,   di
comandi,  enti  e  altre  strutture  ordinative  di   Forza   armata,
rispettivamente  specificati  nelle  lettere  a)  e  b),  secondo  la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: 
    a) provvedimenti di soppressione: 
  1) Comando militare marittimo autonomo in  Sardegna,  entro  il  31
marzo 2014; 
  2) Comando servizi base/COMAR con sede  a  Brindisi,  entro  il  31
marzo 2014; 
  3) Sezione di commissariato militare marittimo di  Cagliari,  entro
il 31 dicembre 2014; 
    b) provvedimenti di riconfigurazione: 
  1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31  marzo
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi; 
  2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto
Tirreno,  entro  il  31  marzo  2014,  e'  riconfigurato  in  Comando
marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando
militare marittimo autonomo in Sardegna; 
  3) il Comando in capo del  dipartimento  militare  marittimo  dello
Ionio  e  del  Canale  d'Otranto,  entro  il  31   marzo   2014,   e'
riconfigurato   in   Comando   marittimo   Sud   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro  il  31
marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sicilia; 
  5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro  il
31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Capitale; 
  6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo  2014,  e'
riconfigurato in Comando stazione navale Taranto,  in  ragione  della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni  della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale  militare  marittimo  di
Taranto; 
  7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014,
e' riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni  della
Direzione del supporto diretto dell'Arsenale  militare  marittimo  di
Augusta; 
  8) il Servizio Sanitario del Comando servizi  base  di  La  Spezia,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di
La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto,  entro
il 31 marzo 2014,  e'  riconfigurato  in  Infermeria  presidiaria  di
Taranto in ragione della rideterminazione e  razionalizzazione  delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR),
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato  in  Infermeria  presidiaria
Augusta in ragione della rideterminazione e  razionalizzazione  delle
relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  11) il Servizio Sanitario  del  Distaccamento  Marina  militare  di
Roma,  entro  il  31  marzo  2014,  e'  riconfigurato  in  Infermeria
presidiaria   di   Roma   in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo  2014,  assume
le  funzioni  di  supporto   logistico   della   base   di   Cagliari
precedentemente  svolte  dal  soppresso  Comando  militare  marittimo
autonomo in Sardegna; 
  13) la Sezione Fari di Napoli del Comando  Zona  Fari  di  Taranto,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurata  in  Comando  Zona  Fari  di
Napoli; 
  14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro  il  31
marzo 2014, e' riconfigurato in Quartier generale  Marina  Napoli  in
ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il  31
marzo 2014, e' riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina  in
ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  17) la Brigata San Marco-Comando  forza  da  sbarco,  entro  il  31
dicembre  2015,  e'  riconfigurato  in  ragione  del  transito  delle
funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto
di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza; 
  18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31  dicembre
2015,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle  attribuzioni  funzionali  al  nuovo  assetto
ordinamentale; 
  19) l'Arsenale  Militare  Marittimo  di  La  Spezia,  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  20) l'Arsenale Militare Marittimo di  Augusta  (SR),  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  21) il Centro di supporto e sperimentazione  navale,  entro  il  31
dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari,  entro
il  31   dicembre   2015,   e'   riconfigurato   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 
  23) il Centro  interforze  munizionamento  avanzato,  entro  il  31
dicembre  2015,  e'  riconfigurato  in  ragione  in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 
  2.  Gli  ulteriori  provvedimenti  ordinativi  di  soppressione   o
riconfigurazione  di  strutture  di  Forza  armata  non  direttamente
disciplinate  nel  codice  o  nel  regolamento,  nonche'   le   altre
soppressioni o  riconfigurazioni  consequenziali  all'attuazione  dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati,  per
quanto  di  rispettiva  competenza  e  nell'esercizio  della  propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie  di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative,  dal  Capo
di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle  direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono,  unitamente  a
quelli  di  cui  al  comma  1,  al  conseguimento  della  contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 
  2. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 112: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Comando in capo della Squadra  navale  e'  il  vertice
dell'organizzazione  operativa   della   Marina   militare,   dipende
direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare  ed  e'
retto da un ammiraglio di squadra.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono  direttamente  le
unita' navali, i comandi operativi che le  raggruppano  e  i  reparti
delle forze operative, individuati con  determinazione  del  Capo  di
stato maggiore della Marina militare,  che,  con  medesimo  atto,  ne
determina  anche  l'articolazione,  le  sedi,  l'ordinamento   e   le
funzioni.»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    b) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 113 
 
 
           Organizzazione logistica della Marina militare 
 
  1. L'organizzazione logistica della  Marina  militare  fa  capo  al
Comando logistico della Marina militare  e  ai  Reparti  dello  Stato
maggiore della Marina titolari  delle  componenti  specialistiche  di
Forza armata.  Dal  Comando  logistico  della  Marina  militare,  che
dipende direttamente dal Capo di stato  maggiore,  dipendono  per  le
funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. 
  2. Fatte salve le prerogative e le  attribuzioni  delle  componenti
specialistiche di Forza armata, il  Comando  logistico  della  Marina
militare assicura il  supporto  tecnico  e  logistico  generale  allo
strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al  personale,  nonche',
quale  organo  direttivo  centrale  del  Servizio  dei  fari  e   del
segnalamento marittimo  di  cui  all'  articolo  114,  attraverso  la
dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le
funzioni  previste  nel  capo  IV,  titolo  III,  libro   primo   del
regolamento. 
  3. Il Comando  in  capo  della  Squadra  navale  esercita  funzioni
logistiche  di  supporto  diretto  ai  comandi  dipendenti,  ai  fini
dell'approntamento e del mantenimento in efficienza  dello  strumento
operativo. 
  4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle  dipendenze
del Capo  di  stato  maggiore  della  Marina,  esercita  funzioni  di
indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. 
  5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi  e  degli  enti
dell'organizzazione logistica  di  cui  al  presente  articolo,  sono
individuati con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore  della
Marina militare.»; 
    c) all'articolo 114, comma 2, le  parole:  «costituiti  da  fari,
fanali, nautofoni, mede,  boe  luminose,  radiofari  e  racons»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»; 
    d) all'articolo 116: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'organizzazione formativa di Forza  armata  fa  capo  al
Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono: 
  a) l'Accademia navale; 
  b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
  c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
  d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare; 
  e) il Centro di selezione della Marina militare.»; 
      2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e  degli
enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo  di
stato maggiore della Marina.»; 
    e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina
militare» sono aggiunte, infine,  le  seguenti:  «,  le  direzioni  e
sezioni del genio militare per la Marina militare»; 
    f) all'articolo 124: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Hanno giurisdizione  sul  litorale  dello  Stato,  per  i
servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per
le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»; 
      2) al comma 2, le parole: «Gli Alti  Comandi  periferici»  sono
sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le sedi, le aree di  giurisdizione,  l'ordinamento  e  le
funzioni dei Comandi marittimi sono  individuati  con  determinazione
del Capo di stato maggiore della Marina militare.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'art. 112  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  112.  (Organizzazione  operativa  della   Marina
          militare) - 1. Il Comando in capo della Squadra  navale  e'
          il  vertice  dell'organizzazione  operativa  della   Marina
          militare, dipende direttamente dal Capo di  Stato  maggiore
          della Marina militare ed  e'  retto  da  un  ammiraglio  di
          squadra. 
              2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente
          le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano  e
          i  reparti   delle   forze   operative,   individuati   con
          determinazione del Capo  di  stato  maggiore  della  Marina
          militare,  che,  con  medesimo  atto,  ne  determina  anche
          l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni. 
              3. (abrogato). ». 
              Si riporta il testo dell'art. 114  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  114.  (Servizio  dei  fari  e  del  segnalamento
          marittimo della Marina militare) 
              1. Il servizio dei fari e  del  segnalamento  marittimo
          gestisce la segnaletica marittima,  fissa  e  galleggiante,
          dislocata lungo le coste  continentali  e  insulari  e  nei
          porti  di  interesse  nazionale  previsti   dalle   vigenti
          disposizioni. 
              2. Il servizio presiede al funzionamento  degli  ausili
          alla navigazione di cui all'art. 169 del  regolamento,  con
          esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi
          di comunicazione marittima e degli  impianti  di  controllo
          del traffico che la legislazione vigente assegna  ad  altri
          dicasteri o enti. 
              3.   Ferma   la   competenza   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti in ordine alla  costruzione,
          modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle
          infrastrutture del servizio, il servizio  dei  fari  e  del
          segnalamento marittimo provvede, altresi': 
              a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli
          impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico; 
              b) all'acquisizione  e  gestione  dei  mezzi  navali  e
          terrestri necessari all'espletamento del servizio; 
              c) al minuto mantenimento e all'ordinaria  manutenzione
          dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. 
              4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e'
          articolato    nei    seguenti    organi    facenti    parte
          dell'organizzazione periferica della Marina militare: 
              a)  ufficio  tecnico  dei  fari  e   del   segnalamento
          marittimo; 
              b) comandi di zona dei fari; 
              c) reggenze dei segnalamenti. 
              5. Al servizio dei fari e  del  segnalamento  marittimo
          sono assegnati: 
              a) ufficiali, sottufficiali,  graduati  e  militari  di
          truppa della Marina militare  nei  contingenti  determinati
          dal  Capo  di  stato   maggiore   della   Marina   militare
          nell'ambito della propria competenza istituzionale; 
              b) gli appartenenti a qualifiche del personale  tecnico
          civile del servizio dei fari e del  segnalamento  marittimo
          del Ministero della difesa; 
              c) gli appartenenti ad altre qualifiche  del  personale
          civile del Ministero della  difesa  previste  dall'organico
          per l'assolvimento dei  diversi  compiti  di  istituto  del
          predetto servizio. 
              6.  In  aggiunta  al  personale  di  cui  al  comma  5,
          all'ispettorato e' assegnato, per lo svolgimento di compiti
          attinenti al settore  delle  infrastrutture,  un  ufficiale
          superiore  dell'Arma  del  genio   dell'Esercito   italiano
          compreso nel rispettivo ruolo organico. 
              7.  Il  regolamento  disciplina  il  funzionamento  del
          servizio dei fari e del segnalamento marittimo. ». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 116  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  116.  (Organizzazione  formativa  della   Marina
          militare) - 1. L'organizzazione formativa di  Forza  armata
          fa capo al Comando Scuole della  Marina  militare,  da  cui
          dipendono: 
              a) l'Accademia navale; 
              b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; 
              c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
              d) le Scuole sottufficiali  e  volontari  della  Marina
          militare; 
              e) il Centro di selezione della Marina militare. 
              2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei  comandi  e
          degli  enti  di  cui  al  comma  1,   sono   definiti   con
          determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.». 
              Si riporta il testo del comma 1, lettera e),  dell'art.
          120 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 120. (Corpo del genio navale) 
              1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: 
              a) progettare le navi dello Stato in base ai  programmi
          stabiliti dagli organi  competenti  e  gli  immobili  o  le
          infrastrutture  della  Marina  militare,  nonche',  con  il
          personale in  possesso  dei  previsti  titoli  e  requisiti
          professionali,  progettare,  seguire   e   controllare   la
          costruzione  dei   materiali   inerenti   l'impiego   degli
          aeromobili di cui  agli  articoli  126  e  127,  inclusi  i
          relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
          e interventi di mantenimento; 
              b) seguire e controllare la costruzione o  il  raddobbo
          delle navi dello Stato, delle macchine,  degli  impianti  e
          degli attrezzi relativi, nonche'  degli  immobili  e  delle
          infrastrutture della Marina militare; 
              c) coprire le cariche prescritte  dall'ordinamento  del
          Ministero della difesa, compresi gli incarichi  di  addetti
          aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; 
              d)  imbarcare  sulle  navi  per   esercitare   funzioni
          inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio
          degli apparati del sistema nave; 
              e) dirigere  gli  arsenali  e  gli  stabilimenti  della
          Marina militare, le direzioni e sezioni del genio  militare
          per la Marina militare; 
              f) vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e
          lavori,  di  competenza  del  corpo   che   sono   eseguiti
          dall'industria privata per conto della Marina militare; 
              g) provvedere a ogni altro  servizio  tecnico  relativo
          alle   costruzioni   navali,   agli   immobili    e    alle
          infrastrutture occorrenti alla Marina militare; 
              h)  eseguire  le  ispezioni  generali  e   quelle   sul
          funzionamento dei servizi di propria competenza. ». 
              Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3,  dell'art.  124
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  124.  (Organizzazione  territoriale   periferica
          della  Marina  militare)  -  1..Hanno   giurisdizione   sul
          litorale dello Stato, per i servizi della Marina  militare,
          i  Comandi  marittimi  che  dipendono,  per   le   funzioni
          territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. 
              2. I Comandi marittimi della Marina  militare  adottano
          gli   opportuni   provvedimenti,   ricorrendo   anche,   se
          necessario,  all'impiego  di  personale  militare  all'uopo
          addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione
          o la  sospensione  del  servizio  di  segnalamento  di  cui
          all'art.  114,  puo'  compromettere  la   sicurezza   della
          navigazione,  e  deve,  comunque,   essere   garantita   la
          continuita' dell'attivita' operativa. 
              3. Le sedi, le aree di giurisdizione,  l'ordinamento  e
          le funzioni dei  Comandi  marittimi  sono  individuati  con
          determinazione del Capo  di  stato  maggiore  della  Marina
          militare.».