Art. 6 Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare 1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2188-ter Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 marzo 2014; 2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 marzo 2014; 3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi; 2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; 3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Sicilia; 5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando marittimo Capitale; 6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Taranto; 7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta; 8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 9) il Sezione Sanitaria del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 12) il Comando supporto logistico, entro il 31 marzo 2014, assume le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna; 13) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli; 14) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 15) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 16) l'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 17) la Brigata San Marco-Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione del transito delle funzioni e delle strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi che conseguentemente cambia dipendenza; 18) l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 19) l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 20) l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, e' riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 112: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di squadra.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.»; 3) il comma 3 e' abrogato; b) l'articolo 113 e' sostituito dal seguente: «Art. 113 Organizzazione logistica della Marina militare 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. 2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonche', quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento. 3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo. 4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. 5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.»; c) all'articolo 114, comma 2, le parole: «costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 169 del regolamento»; d) all'articolo 116: 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare; e) il Centro di selezione della Marina militare.»; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.»; e) all'articolo 120, comma 1, lettera e), dopo le parole: «Marina militare» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare»; f) all'articolo 124: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.»; 2) al comma 2, le parole: «Gli Alti Comandi periferici» sono sostituite dalle seguenti: «I Comandi marittimi»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.».
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 112. (Organizzazione operativa della Marina militare) - 1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di squadra. 2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni. 3. (abrogato). ». Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 114. (Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare) 1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione di cui all'art. 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti. 3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi': a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico; b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio; c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. 4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare: a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo; b) comandi di zona dei fari; c) reggenze dei segnalamenti. 5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati: a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale; b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa; c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio. 6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato e' assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico. 7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo. ». Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 116. (Organizzazione formativa della Marina militare) - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono: a) l'Accademia navale; b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini"; c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare; e) il Centro di selezione della Marina militare. 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.». Si riporta il testo del comma 1, lettera e), dell'art. 120 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 120. (Corpo del genio navale) 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. ». Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 124 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 124. (Organizzazione territoriale periferica della Marina militare) - 1..Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. 2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'art. 114, puo' compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuita' dell'attivita' operativa. 3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.».