Art. 6 
 
Trasferimenti dei magistrati  titolari  di  funzioni  dirigenziali  e
  applicazioni e trasferimenti dei giudici onorari di tribunale e dei
  vice procuratori onorari. 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore  della
magistratura definisce le  modalita'  di  trasferimento  dei  giudici
onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che  ne  facciano
richiesta. Entro i successivi sei mesi e' definita  la  procedura  di
trasferimento di cui al primo periodo. 
  2. Fino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al
comma 1, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso
i medesimi tribunali possono essere applicati, a domanda,  i  giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori  onorari  che  nell'ufficio
presso  il  quale  sono  addetti  versino  in   una   situazione   di
incompatibilita' determinatasi a seguito della  nuova  organizzazione
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La domanda e'
proposta, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, al presidente della Corte d'appello per  i  giudici
onorari di tribunale e al procuratore generale per i vice procuratori
onorari. L'applicazione puo' essere disposta nell'ambito del medesimo
distretto e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110,  comma
1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12.  L'ufficio  giudiziario
presso il quale e' disposta  l'applicazione  ai  sensi  del  presente
comma si considera ordinaria sede di servizio a  norma  dell'articolo
209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  e,  comunque,  per
tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine  per  la  proposizione
della domanda di cui al presente comma, il capo dell'ufficio  segnala
al consiglio giudiziario, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e ai fini  degli  articoli  42-quater,
secondo e terzo comma, e 42-sexies del  predetto  regio  decreto,  la
sussistenza  di  situazioni  di  incompatibilita'  che  riguardano  i
giudici onorari di tribunale e i vice  procuratori  onorari  che  non
hanno proposto la domanda. 
  3. Al fine di garantire la  piena  ed  immediata  operativita'  del
tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica  presso  il
medesimo tribunale l'applicazione dei giudici onorari di tribunale  e
dei vice procuratori onorari puo' essere disposta presso  i  medesimi
uffici con le modalita' di cui al comma 2 o anche d'ufficio sino alla
definizione della procedura di  trasferimento  di  cui  al  comma  1,
sebbene non ricorrano situazioni di  incompatibilita'.  Si  considera
ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo  209-bis  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di
legge, l'ufficio giudiziario presso il quale il  magistrato  onorario
esercita le proprie funzioni in via prevalente. Nel provvedimento che
dispone l'applicazione e' indicata l'ordinaria  sede  di  servizio  a
norma del secondo periodo. 
  4. I magistrati titolari dei  posti  di  presidente  di  tribunale,
presidente di sezione, procuratore  della  Repubblica  e  procuratore
aggiunto negli uffici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155,  possono  chiedere,  in  deroga  al  disposto
dell'articolo  194  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,
l'assegnazione  a  nuovi  posti  vacanti  sorti   a   seguito   della
rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 5,  comma
4, del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  155,  e  pubblicati
entro il 31 luglio 2014. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 7  settembre
          2012, n. 155, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   42-quater,
          42-sexies, 110, comma 1, 194 e  209-bis  del  citato  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
              «Art.  42-quater  (Incompatibilita').  -  Non   possono
          esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale: 
                a) i membri del parlamento nazionale  ed  europeo,  i
          membri del Governo, i titolari di  cariche  elettive  ed  i
          membri delle giunte degli enti territoriali,  i  componenti
          degli organi deputati al controllo sugli atti degli  stessi
          enti ed i titolari della carica di difensore civico; 
                b) gli ecclesiastici  e  i  ministri  di  confessioni
          religiose; 
                c) coloro che ricoprono o  hanno  ricoperto  nei  tre
          anni precedenti incarichi,  anche  esecutivi,  nei  partiti
          politici; 
                d) gli appartenenti ad  associazioni  i  cui  vincoli
          siano  incompatibili  con  l'esercizio  indipendente  della
          funzione giurisdizionale; 
                e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre  anni
          precedenti  attivita'  professionale  non  occasionale  per
          conto di imprese di assicurazione o  bancarie,  ovvero  per
          istituti o societa' di intermediazione finanziaria. 
              Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio  non
          possono esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli
          uffici giudiziari compresi nel  circondario  del  tribunale
          presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario  e
          non possono rappresentare o difendere le parti, nelle  fasi
          successive, in procedimenti svoltisi  dinanzi  ai  medesimi
          uffici. 
              Il giudice onorario  di  tribunale  non  puo'  assumere
          l'incarico  di  consulente,   perito   o   interprete   nei
          procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari
          compresi nel circondario  del  tribunale  presso  il  quale
          esercita le funzioni giudiziarie.». 
              «Art.  42-sexies  (Cessazione,   decadenza   e   revoca
          dall'ufficio). - Il giudice  onorario  di  tribunale  cessa
          dall'ufficio: 
                a) per compimento del settantaduesimo anno di eta'; 
                b) per scadenza del termine di durata della nomina  o
          della conferma; 
                c)  per  dimissioni,  a  decorrere  dalla   data   di
          comunicazione del provvedimento di accettazione. 
              Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio: 
                a) se non  assume  le  sue  funzioni  entro  sessanta
          giorni dalla comunicazione del provvedimento  di  nomina  o
          nel termine piu' breve eventualmente fissato  dal  Ministro
          di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10; 
                b)  se  non  esercita  volontariamente  le   funzioni
          inerenti all'ufficio; 
                c) se viene meno uno dei requisiti necessari  per  la
          nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'. 
              Il  giudice   onorario   di   tribunale   e'   revocato
          dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al
          medesimo. 
              La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e'
          dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste  per
          la nomina.». 
              «Art. 110 (Applicazione dei magistrati). -  1.  Possono
          essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
          minorenni  e  di  sorveglianza,  alle  corti  di   appello,
          indipendentemente dalla integrale  copertura  del  relativo
          organico, quando le esigenze di  servizio  in  tali  uffici
          sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in
          servizio presso gli organi giudicanti  del  medesimo  o  di
          altro distretto;  per  gli  stessi  motivi  possono  essere
          applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di  cui
          all'art. 70, comma 1,  sostituti  procuratori  in  servizio
          presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.
          I magistrati di  tribunale  possono  essere  applicati  per
          svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di  corte
          d'appello. 
              2. - 3. - 3-bis. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).». 
              «Art. 194 (Tramutamenti successivi).  -  Il  magistrato
          destinato,  per  trasferimento  o   per   conferimento   di
          funzioni, ad una sede  da  lui  chiesta,  non  puo'  essere
          trasferito ad altre sedi  o  assegnato  ad  altre  funzioni
          prima di tre anni dal giorno in cui  ha  assunto  effettivo
          possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi  di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.». 
              «Art. 209-bis (Determinazione della sede  ordinaria  di
          servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione,
          si  considera  ordinaria  sede  di  servizio  la  sede  del
          tribunale o della sezione distaccata  presso  la  quale  il
          magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni  in  via
          esclusiva. 
              Per i  magistrati  incaricati  di  esercitare  funzioni
          presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso
          una o piu' sezioni distaccate e presso la  sede  principale
          del tribunale, la sede ordinaria di servizio e'  stabilita,
          anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto  dall'art.
          12,  con  la  procedura  tabellare  disciplinata  dall'art.
          7-bis.». 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7
          settembre 2012, n. 155, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Riduzione degli uffici giudiziari ordinari). -
          1.  Sono  soppressi  i  tribunali  ordinari,   le   sezioni
          distaccate e  le  procure  della  Repubblica  di  cui  alla
          tabella A allegata al presente decreto.». 
              - Per il testo del  comma  4  dell'art.  5  del  citato
          decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  155,  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 5.