Art. 6 
 
 
                   Rapporto concessorio con Consap 
 
  1. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  45
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e'  approvata
la concessione per la gestione del  Fondo  da  parte  di  Consap.  La
concessione ha la durata di 5 anni ed e' rinnovata alla scadenza, per
un eguale periodo, con le stesse modalita'. 
  2. La concessione si uniforma al principio  di  affidare  a  Consap
l'esecuzione dei provvedimenti concessivi  dei  benefici  emanati  in
favore delle vittime dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste
estorsive e dell'usura, la  gestione  di  cassa  e  patrimoniale  del
Fondo, la conservazione della sua  integrita',  anche  attraverso  il
controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge
23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di  elargizione
e di mutuo, nonche' al principio di garantire la verifica  periodica,
da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza  della
gestione del Fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive. 
  3. Ai fini di  cui  al  comma  2,  la  concessione  definisce,  tra
l'altro, le modalita' di esercizio concernenti: 
    a) l'erogazione dei benefici del Fondo,  anche  tramite  apposite
convenzioni con le banche, la stipula  dei  contratti  di  mutuo,  la
riscossione e  il  recupero  delle  relative  rate  di  ammortamento,
assicurando in ogni caso il rispetto della natura  gratuita  e  delle
finalita' del mutuo, dei divieti  stabiliti  dall'articolo  14  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei  creditori
indicato nel piano di  investimento  e  di  utilizzo  presentato  dal
richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5; 
    b) la ripetizione, nei casi di revoca o riforma dei benefici  del
Fondo  disposta  dai  Comitati  di  cui  all'articolo  2  ovvero   di
risoluzione del contratto di  mutuo  in  caso  di  morosita'  pari  o
superiore alla meta' dell'importo mutuato, delle somme gia'  erogate,
nonche' l'esercizio della surroga nei diritti delle vittime verso gli
autori dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive  e
dell'usura, sulla scorta degli elementi forniti dall'ufficio  di  cui
all'articolo 3; 
    c) la verifica della documentazione prodotta  dall'interessato  a
norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
ai fini della proposta  al  Comitato  di  solidarieta'  antiracket  e
antiusura delle deliberazioni di revoca  o  di  sospensione,  in  via
cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo; 
    d)  la  previsione  dell'ammontare  complessivo  delle  somme  da
destinare all'erogazione dei benefici, al sostenimento delle spese di
gestione ordinaria, all'acquisto  di  titoli  ed  obbligazioni  dello
Stato nonche', sulla base degli elementi forniti dai  Commissari,  ai
compensi da corrispondere per le  prestazioni  professionali  di  cui
all'articolo  21,  comma  2,  ed  alle  spese  per  le  attivita'  di
informazione di cui all'articolo 2; 
    e) la presentazione  ai  Commissari  e  al  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,  per  il
successivo  inoltro,  per  il  tramite  dell'Ufficio   Centrale   del
Bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal
Consiglio di Amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla
situazione patrimoniale del Fondo e da una  relazione  sull'attivita'
svolta. 
  4.   La   concessione   stabilisce   altresi'   le   modalita'   di
accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo,  nonche'
i termini e le modalita' con le quali i Commissari e il  Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione  provvedono  all'approvazione
della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici
ed alle altre finalita' indicate nel comma 3, lettera d). 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per la rubrica della legge 23 febbraio 1999, n. 44 si
          veda nelle note alle premesse. 
               - Per il testo dell'articolo 14 della  legge  7  marzo
          1996, n. 108, si veda nelle note all'art. 
               - Si trascrive il testo  dell'articolo  15,  comma  2,
          della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art.    15.     (Corresponsione     e     destinazione
          dell'elargizione). 
              (Omissis). 
              2. Il pagamento dei  ratei  successivi  al  primo  deve
          essere    preceduto    dalla    produzione,    da     parte
          dell'interessato, di idonea documentazione comprovante  che
          le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita'
          economiche di tipo imprenditoriale. " 
              (Omissis).".