Art. 6 Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva 1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta». 2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.». 3. L'incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17.