Art. 6 
 
 
           Partecipazione ai programmi dell'Unione europea 
 
  1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo
sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al  bilancio  e  ai  fondi
dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee
di  programmazione  con  quelli  dell'Unione  europea,  favorendo  la
realizzazione di progetti congiunti. 
  2.  L'Italia  contribuisce  altresi'  all'esecuzione  di  programmi
europei di aiuto allo  sviluppo,  anche  partecipando  alla  gestione
centralizzata  indiretta,  di  norma  mediante   l'Agenzia   di   cui
all'articolo 17. 
  3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale  di
programmazione di cui  all'articolo  12,  il  Ministro  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale  e'  responsabile  delle
relazioni  con  l'Unione  europea  con  riferimento  agli   strumenti
finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo. 
  4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale  di
programmazione di cui  all'articolo  12,  al  Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale sono  altresi'  attribuite
la definizione e l'attuazione delle politiche del  Fondo  europeo  di
sviluppo.