Art. 6 
 
 
Requisiti per l'iscrizione  nell'elenco  previsto  all'articolo  111,
                           comma 1, t.u.b. 
 
  1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo  111,  comma
1, t.u.b., svolgono  esclusivamente  l'attivita'  di  concessione  di
finanziamenti disciplinati  dal  presente  regolamento  e  i  servizi
accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari
di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati. 
  2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo  111,  comma  1,
t.u.b., e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1; 
    b) forma di societa' per azioni, di societa' in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa; 
    c) capitale sociale versato  non  inferiore  a  cinque  volte  il
capitale minimo previsto  per  la  costituzione  delle  societa'  per
azioni; 
    d) possesso da parte dei partecipanti al capitale  dei  requisiti
di onorabilita' previsti dall'articolo 7; 
    e) possesso da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di  onorabilita'
e professionalita' previsti dall'articolo 8 ed insussistenza  di  una
delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una
delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10; 
    f) la presentazione di un programma di attivita' che  indichi  le
caratteristiche dei  prestiti  che  si  intendono  erogare  sotto  il
profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del  target  di
clientela,  le  modalita'  di  erogazione  e  di   monitoraggio   dei
finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui  ci
si  intende  avvalere  per  i  servizi  ausiliari  di  assistenza   e
consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          111 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          in Note alle premesse.