Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione 1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015". 2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015". 3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015"; b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016". 4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015"; c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015. 6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".