Art. 6 
 
 
        Copie e estratti informatici di documenti informatici 
 
  1. La copia e gli estratti informatici di un documento  informatico
di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti  attraverso
l'utilizzo di uno  dei  formati  idonei  di  cui  all'allegato  2  al
presente decreto, mediante processi e  strumenti  che  assicurino  la
corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto  informatico
alle  informazioni  del  documento  informatico  di  origine   previo
raffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei
casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la
corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 
  2. La copia o l'estratto di uno o piu' documenti informatici di cui
al comma 1, se sottoscritto con firma digitale  o  firma  elettronica
qualificata  da  chi  effettua  la  copia  ha  la  stessa   efficacia
probatoria dell'originale, salvo che la conformita' allo  stesso  non
sia espressamente disconosciuta. 
  3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di
conformita' delle copie o dell'estratto informatico di  un  documento
informatico di cui al comma 1, puo'  essere  inserita  nel  documento
informatico  contenente  la  copia   o   l'estratto.   Il   documento
informatico cosi' formato e'  sottoscritto  con  firma  digitale  del
notaio o con firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  del
pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di  conformita'
delle copie o dell'estratto  informatico  di  uno  o  piu'  documenti
informatici puo' essere altresi' prodotta come documento  informatico
separato contenente un riferimento temporale  e  l'impronta  di  ogni
copia o estratto informatico. Il documento informatico cosi' prodotto
e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale  o
firma  elettronica  qualificata  del  pubblico   ufficiale   a   cio'
autorizzato.