Art. 6 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto 1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti degli stanziamenti annui disponibili a legislazione vigente per gli esercizi dal 2015 al 2019 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al medesimo decreto. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia. 2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui all'art. 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalita', l'ammontare delle risorse utilizzate nonche' di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.