Art. 6 Erogazione e revoca delle misure economiche ompensative e dell'indennizzo 1. L'effettivo importo della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto ad un soggetto o intesa di soggetti e' stabilito in base alle province oggetto di diritto/i d'uso per le frequenze liberate, in modo corrispondente alla popolazione ivi residente rispetto alla popolazione totale della regione o sub-regione interessata, secondo il criterio di cui all'art. 1. 2. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e' disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 2, comma 11. 3. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto e' disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di rete partecipanti all'intesa, secondo la ripartizione percentuale tra i componenti indicata nell'intesa stessa. 4. La liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1, riconosciuto ai sensi del presente decreto, e' disposta, al termine della procedura di volontario rilascio e della istruttoria relativa alla procedura di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3. 5. Qualora risulti che il riconoscimento della misura economica compensativa e' stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, la misura e' revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili al altro titolo. 6. La revoca della misura economica compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale. 7. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi accessori, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2015 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1625