Art. 6 
 
Riferimenti operativi per  gli  standard  minimi  di  attestazione  e
                            registrazione 
 
  1. Nel corso  del  servizio  di  individuazione  e  validazione  e'
redatto il «Documento di supporto alla  messa  in  trasparenza  delle
competenze acquisite», con valore  di  attestazione  di  parte  prima
contenente le seguenti informazioni minime: 
    a) dati anagrafici della persona; 
    b)  le  competenze  individuate  quali  potenziali   oggetti   di
validazione; 
    c) le esperienze  lavorative  e  di  apprendimento  formale,  non
formale e informale, riferibili  alle  competenze  individuate  quali
potenziali oggetti di validazione. 
  2. Al termine del servizio  di  individuazione  e  validazione,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che  il
rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto  pubblico
e di attestazione almeno di parte seconda sia conforme agli  standard
di cui all'art. 6 del decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13
nonche'  alle  informazioni  e   alle   denominazioni   del   modello
esemplificativo  di  cui  all'allegato   6   e   contenga   esplicito
riferimento ai codici delle aree di attivita' ovvero  dei  gruppi  di
correlazione ovvero delle singole attivita' di lavoro associate  alle
competenze  validate.  Il  documento  di  validazione  consente  alla
persona di accedere alla procedura di  certificazione,  anche  in  un
momento successivo al servizio di individuazione e validazione  delle
competenze. Laddove il processo di individuazione  e  validazione  si
completi con la procedura di certificazione delle  competenze,  senza
interruzione  del  procedimento,  il  rilascio  del   «Documento   di
validazione» e' facoltativo e avviene su richiesta della persona. 
  3. Al termine del servizio di certificazione delle  competenze,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che  il
rilascio  del  «Certificato»  con  valore  di  atto  pubblico  e   di
attestazione di  parte  terza  sia  conforme  agli  standard  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13  nonche'
alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di
cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai  codici  delle
aree di attivita' ovvero dei  gruppi  di  correlazione  ovvero  delle
singole attivita' di lavoro associate alle competenze certificate. 
  4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nel
predisporre  i  propri  modelli  di  attestazione  possono   inserire
informazioni aggiuntive  rispetto  a  quelle  definite  dal  presente
decreto,  nonche'  adottare,  nella  terminologia,  denominazioni   e
descrittori differenti purche' negli attestati sia  reso  contestuale
ed esplicito il riferimento alla dicitura  corrispondente  assunta  a
livello nazionale con il presente decreto. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano
la registrazione dei «Documenti di validazione» e  dei  «Certificati»
in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1  b)  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.