Art. 6 
 
 
                              Controlli 
 
  1. L'Agenzia delle entrate effettua i  controlli  per  la  corretta
fruizione del  credito;  in  relazione  alla  riconducibilita'  degli
investimenti effettuati alle attivita' finanziarie di cui all'art. 2,
l'Agenzia delle entrate puo' acquisire  il  parere  del  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora
l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o  in
parte non spettante procede al recupero secondo  le  disposizioni  di
cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311. 
  2. In caso di indebita fruizione del credito di imposta, si rendono
applicabili  le  norme  in  materia  di  liquidazione,  accertamento,
riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini  delle
imposte sui redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 giugno 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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