Art. 6 Controlli 1. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito; in relazione alla riconducibilita' degli investimenti effettuati alle attivita' finanziarie di cui all'art. 2, l'Agenzia delle entrate puo' acquisire il parere del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante procede al recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. In caso di indebita fruizione del credito di imposta, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2015 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2263