Art. 6 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli  2423
e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle  finalita'
del programma di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma  1,
sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione  della
domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e
17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
    b)  opere  murarie  e  assimilate  e  infrastrutture   specifiche
aziendali; 
    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 
    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
    e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate  all'art.
2, punto 30, del Regolamento GBER. 
  2. Per le sole PMI sono  ammissibili  anche  le  spese  relative  a
consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi
e nei limiti dell'art. 18  del  Regolamento  GBER.  Tali  spese  sono
ammissibili  nella  misura  massima  del  5  per  cento  dell'importo
complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando
che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento
in equivalente sovvenzione lordo (ESL). 
  3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad  attivi
immateriali  sostenute  per  la   realizzazione   di   programmi   di
investimento produttivo  di  cui  all'art.  5,  commi  2  e  3,  sono
ammissibili solo nel limite del 50 per cento  del  costo  totale  del
programma di investimento. 
  4.  In  relazione  ai  programmi  di  investimento  per  la  tutela
ambientale di cui all'art. 5, comma 4, sono considerati agevolabili i
costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli  36,  37,
38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER. 
  5. In relazione ai progetti per  l'innovazione  dell'organizzazione
di cui all'art. 5, comma 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui
al presente decreto le spese e i costi relativi a: 
    a) personale dipendente limitatamente a  tecnici,  ricercatori  e
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle
attivita' del progetto; 
    b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella  misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
    c) ricerca contrattuale,  quali  conoscenze  e  brevetti  nonche'
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati  esclusivamente  per
l'attivita' del progetto; 
    d) spese generali derivanti direttamente dal progetto; 
    e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  6. Il Ministero, con propria circolare,  provvede  a  fornire,  nel
rispetto dei principi generali del Regolamento  GBER,  le  specifiche
indicazioni inerenti alla tipologia  delle  spese  ammissibili  e  ai
limiti di ammissibilita' delle stesse.