(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                  Comunicazione delle informazioni 
 
    1. Le informazioni provenienti da  fonti  pubbliche,  di  cui  al
precedente art. 3, e trattate ai fini dell'erogazione dei servizi  di
informazione commerciale, sono comunicate dal  fornitore,  anche  per
via  telematica,  ai  committenti  secondo  quanto   previsto   dalla
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