Art. 6 Disposizioni finali 1. Tutte le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Alle eventuali modifiche agli allegati I, II e III si procede mediante decreto Dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF, di concerto con la competente struttura del Ministero dell'interno e sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2015 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3388