Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Tutte  le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Alle eventuali modifiche agli allegati I, II e  III  si  procede
mediante  decreto  Dipartimentale  del  Ministero   delle   politiche
agricole  alimentari  e  forestali  -  ICQRF,  di  concerto  con   la
competente struttura del Ministero dell'interno e sentite le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia
e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 luglio 2015 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                       alimentari e forestali 
                                              Martina 
Il Ministro dell'interno 
        Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3388