Art. 6 
 
 
                 Diritti e doveri degli apprendisti 
 
  1. L'istituzione formativa,  d'intesa  con  il  datore  di  lavoro,
informa i  giovani  e,  nel  caso  di  minorenni,  i  titolari  della
responsabilita' genitoriale,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
consapevolezza  della   scelta,   anche   ai   fini   degli   sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative  di  informazione  e  diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza: 
  a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali  del  percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e  il  settore  di
interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire; 
  b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale; 
  c) delle modalita' di selezione degli apprendisti; 
  d) del doppio «status» di studente  e  di  lavoratore,  per  quanto
concerne l'osservanza delle regole  comportamentali  nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme  in  materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e  degli  obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna. 
  2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto
di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), e' assicurato il rientro  nel  percorso  scolastico  o  formativo
ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.