Art. 6 Diritti e doveri degli apprendisti 1. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilita' genitoriale, con modalita' tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza: a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire; b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale; c) delle modalita' di selezione degli apprendisti; d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna. 2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.