Art. 6 
 
               Accesso all'ANPR da parte del cittadino 
 
  1. Il cittadino registrato nell'ANPR puo' esercitare il diritto  di
accesso  ai  propri  dati  personali  e  gli  altri  diritti  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196  del  2003  presso  gli
uffici  anagrafici,  anche  consolari,  ovvero   tramite   sito   web
dell'ANPR, in modalita' diretta e sicura,  e  previa  identificazione
informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto  legislativo
n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalita' protetta. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed  altri
          diritti). - 1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
          conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
          riguardano, anche se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
          comunicazione in forma intelligibile. 
              2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
                a) dell'origine dei dati personali; 
                b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
                c) della logica  applicata  in  caso  di  trattamento
          effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
                d) degli estremi  identificativi  del  titolare,  dei
          responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2; 
                e) dei soggetti o  delle  categorie  di  soggetti  ai
          quali i dati personali  possono  essere  comunicati  o  che
          possono venirne a conoscenza in qualita' di  rappresentante
          designato nel territorio dello  Stato,  di  responsabili  o
          incaricati. 
              3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
                a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,  quando
          vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
                b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
          anonima o il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di
          legge,  compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria   la
          conservazione in relazione agli scopi per i  quali  i  dati
          sono stati raccolti o successivamente trattati; 
                c) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per
          quanto riguarda il loro contenuto, di  coloro  ai  quali  i
          dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
          cui tale adempimento si rivela impossibile  o  comporta  un
          impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto  al
          diritto tutelato. 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
                a) per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
                b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
          a fini di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 64, del citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 64 (Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
          l'istituzione del sistema SPID di cui al  comma  2-bis,  le
          pubbliche amministrazioni possono consentire  l'accesso  in
          rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti  di  cui
          al comma 1, ovvero mediante servizi  offerti  dal  medesimo
          sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
          carta  nazionale  dei  servizi   e'   comunque   consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto
          di soggetti pubblici e privati che,  previo  accreditamento
          da  parte  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   secondo
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          gestiscono  i  servizi  di  registrazione  e  di  messa   a
          disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso
          in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle
          pubbliche amministrazioni,  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete, ovvero, direttamente, su  richiesta  degli
          interessati. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.».