Art. 6 
 
 
                          Liceo linguistico 
 
  1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno  dei
testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di: 
  a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie  e
generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o  artistici),
dimostrando di conoscerne le caratteristiche; 
  b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare. 
  2. La prova si articola in due parti: 
  a) risposte a domande aperte o  anche  chiuse,  relative  al  testo
scelto dal candidato fra quelli proposti; 
  b) redazione di un testo in forma di  narrazione  o  descrizione  o
argomentazione afferente alla  tematica  trattata  nel  testo  scelto
(lunghezza massima 300 parole).