Art. 6 
 
                      Programma di liquidazione 
 
  1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte  le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di  fallimento,";  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Il mancato rispetto  di  tale  termine  senza  giustificato
motivo e' giusta causa di revoca del curatore."; 
    b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera:  ";  f)  il
termine   entro   il   quale   sara'   completata   la   liquidazione
dell'attivo."; 
    c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "  Il  termine
di cui alla lettera f) del precedente comma  non  puo'  eccedere  due
anni dal deposito della sentenza di  fallimento.  Nel  caso  in  cui,
limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore  ritenga
necessario  un  termine  maggiore,  egli   e'   tenuto   a   motivare
specificamente in ordine alle ragioni che giustificano  tale  maggior
termine."; 
    d) al terzo comma, dopo la parola  "curatore"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  107,"  e
dopo  la  parola  "professionisti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o
societa' specializzate"; 
    e) dopo l'ottavo comma, e'  aggiunto  il  seguente:  "Il  mancato
rispetto dei termini previsti dal  programma  di  liquidazione  senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.".