Art. 6 Funzioni del Ministero dell'interno 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR). 2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR. 3. Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore: a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi; b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti; c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28; d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13. 4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilita' territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorita' competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22. 5. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'articolo 19. 6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.