Art. 6 
 
                            Trattenimento 
 
  1. Il richiedente non  puo'  essere  trattenuto  al  solo  fine  di
esaminare la sua domanda. 
  2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in  appositi  spazi,
nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: 
    a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,  paragrafo
F della Convenzione relativa allo  status  di  rifugiato,  firmata  a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n.
722, e modificata dal protocollo di New York  del  31  gennaio  1967,
ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
    b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e  nei
casi di cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155; 
    c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza  pubblica.
Nella valutazione della pericolosita' si  tiene  conto  di  eventuali
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a  seguito  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e  2,  del  codice  di  procedura
penale ovvero per reati inerenti  agli  stupefacenti,  alla  liberta'
sessuale, al  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla
sussistenza del rischio di fuga e' effettuata, caso per caso,  quando
il richiedente ha in  precedenza  fatto  ricorso  sistematicamente  a
dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' al  solo
fine di evitare l'adozione o  l'esecuzione  di  un  provvedimento  di
espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di  cui
all'articolo 13, commi 5, 5.2  e  13,  nonche'  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente  che
si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento
di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14  del  medesimo  decreto
legislativo, rimane nel centro quando  vi  sono  fondati  motivi  per
ritenere che  la  domanda  e'  stata  presentata  al  solo  scopo  di
ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione. 
  4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  riceve,  a  cura  del
gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere  protezione
internazionale. Al richiedente trattenuto nei  medesimi  centri  sono
fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  con  la  consegna  dell'opuscolo
informativo previsto dal medesimo articolo 10. 
  5.  Il  provvedimento  con  il  quale  il   questore   dispone   il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  e'  adottato   per
iscritto, corredato  da  motivazione  e  reca  l'indicazione  che  il
richiedente ha facolta' di presentare  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore  memorie  o  deduzioni   al   Tribunale   in   composizione
monocratica competente alla convalida. Il provvedimento e' comunicato
al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o  in  una
lingua  che  ragionevolmente  si  suppone  che  comprenda  ai   sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n.  25,  e  successive  modificazioni.   Si   applica,   per   quanto
compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, comprese le  misure  alternative  di  cui  al  comma  1-bis  del
medesimo articolo 14. Quando il trattenimento e'  gia'  in  corso  al
momento  della  presentazione  della  domanda,  i  termini   previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al  tribunale  in
composizione monocratica per la convalida del  trattenimento  per  un
periodo  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni,   per   consentire
l'espletamento della procedura di esame della domanda. 
  6. Il trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  non  possono
protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario  all'esame  della
domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,  come
introdotto dal  presente  decreto,  salvo  che  sussistano  ulteriori
motivi  di  trattenimento  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo   25   luglio   1998,   n.   286.    Eventuali    ritardi
nell'espletamento   delle   procedure   amministrative    preordinate
all'esame  della  domanda,  non  imputabili   al   richiedente,   non
giustificano la proroga del trattenimento. 
  7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che  presenta
ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della
Commissione  territoriale  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150,  e  successive  modificazioni,
rimane nel centro fino all'adozione del  provvedimento  di  cui  agli
articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto  legislativo,  nonche'
per tutto il tempo in cui e' autorizzato a  rimanere  nel  territorio
nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, il questore  chiede  la  proroga  del
trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta
giorni di volta in  volta  prorogabili  da  parte  del  tribunale  in
composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui  al
comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento  ai  sensi
dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi. 
  9. Il trattenimento e'  mantenuto  soltanto  finche'  sussistono  i
motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In  ogni  caso,  nei  confronti  del
richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese  di
origine o  provenienza  e'  immediatamente  adottato  o  eseguito  il
provvedimento di espulsione con  accompagnamento  alla  frontiera  ai
sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. La richiesta  di  rimpatrio  equivale  a  ritiro
della domanda di protezione internazionale. 
  10.  Nel  caso  in  cui  il  richiedente  e'  destinatario  di   un
provvedimento di espulsione da eseguirsi  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai  sensi
del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha  accesso  alle
misure di accoglienza previste dal presente decreto in  presenza  dei
requisiti di cui all'articolo 14. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              "Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette copia degli atti  al  pretore,  senza  ritardo  e
          comunque  entro  le  quarantotto  ore   dall'adozione   del
          provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di identificazione e di espulsione di cui  al  comma  1,  e
          sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento  cessa
          di avere ogni effetto qualora non sia osservato il  termine
          per la decisione. La convalida puo' essere  disposta  anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di identificazione e  di  espulsione
          non puo' essere superiore a novanta  giorni.  Lo  straniero
          che  sia  gia'  stato  trattenuto   presso   le   strutture
          carcerarie per un periodo pari a quello di  novanta  giorni
          indicato al  periodo  precedente,  puo'  essere  trattenuto
          presso il centro per un periodo massimo di  trenta  giorni.
          Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo  detenuto,
          la direzione  della  struttura  penitenziaria  richiede  al
          questore del luogo le informazioni sull'identita'  e  sulla
          nazionalita' dello stesso. Nei medesimi  casi  il  questore
          avvia  la  procedura  di  identificazione  interessando  le
          competenti   autorita'   diplomatiche.   Ai    soli    fini
          dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
          del questore, dispone la traduzione del detenuto presso  il
          piu' vicino posto di  polizia  per  il  tempo  strettamente
          necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro   della   giustizia
          adottano i necessari strumenti di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  paragrafo  F
          della  Convenzione  relativa  allo  status  di   rifugiato,
          firmata a Ginevra il 28  luglio  1951,  ratificata  con  la
          legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata  dal  protocollo
          di New York del 31 gennaio 1966, ratificato con la legge 14
          febbraio 1970, n. 95: 
              "Articolo 1 (Definizione del termine rifugiato).  -  F.
          Le  disposizioni  della   presente   Convenzione   non   si
          applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si
          hanno serie ragioni per ritenere: 
                a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un
          crimine di guerra o  un  crimine  contro  l'umanita',  come
          definiti  negli  strumenti  internazionali  elaborati   per
          stabilire disposizioni riguardo a questi crimini; 
                b) che abbiano commesso un crimine grave  di  diritto
          comune al di fuori del Paese di  accoglimento  e  prima  di
          esservi ammesse in qualita' di rifugiati; 
                c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai
          fini ed ai principi della Nazioni Unite.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   13   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 28: 
              "Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1.  Per  motivi
          di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro
          dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
          e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
                c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
          articoli 1, 4 e 16, del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              [3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
          concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale, nonche'  dall'articolo  12  del  presente
          testo unico. 
              3-septies. Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto
          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di
          pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis  o
          all'articolo  14,  commi  5-ter  e  5-quater,  l'espulsione
          prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
          giorni residui di permanenza domiciliare  o  di  lavoro  di
          pubblica  utilita'  non  eseguiti   si   convertono   nella
          corrispondente  pena  pecuniaria  secondo  i   criteri   di
          ragguaglio indicati nei commi 2 e 6  dell'articolo  55  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. 
              Le misure,  su  istanza  dell'interessato,  sentito  il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              [6.   Negli   altri   casi,    l'espulsione    contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine di quindici giorni, e ad osservare le  prescrizioni
          per il viaggio  e  per  la  presentazione  dell'ufficio  di
          polizia di frontiera. Quando l'espulsione  e'  disposta  ai
          sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la
          misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
          rilevi, tenuto conto di circostanze  obiettive  riguardanti
          l'inserimento  sociale,  familiare   e   lavorativo   dello
          straniero,  il  concreto  pericolo  che   quest'ultimo   si
          sottragga all'esecuzione del provvedimento.] 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              14-bis. Il divieto di cui al  comma  13  e'  registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di  informazione  Schengen,  di  cui  alla  Convenzione  di
          applicazione dell'Accordo di Schengen, resa  esecutiva  con
          legge 30 settembre 1993, n. 388. 
              14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al 13 gennaio  2009,  lo  straniero  che  si
          trova nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          rinviato verso tali Stati. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in  vigore  della  In  tal  caso,  il
          questore puo' adottare la misura di  cui  all'articolo  14,
          comma 1. legge 6 marzo 1998, n. 40. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)
          annui a decorrere dall'anno 1998.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  1  del
          decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144  che  reca:  "Misure
          urgenti per il contrasto  del  terrorismo  internazionale",
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  della
          legge 31 luglio  2005,  n.  155,pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173: 
              "Art. 3 (Nuove norme in  materia  di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo).  -  1.
          Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma  5,  e  13,
          comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998  il
          Ministro dell'interno o, su sua delega,  il  prefetto  puo'
          disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad  una
          delle categorie di  cui  all'articolo  18  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  Codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 380, commi  1  e  2
          del codice di procedura penale: 
              "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo , consumato o tentato, per il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
                d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                e-bis)  delitti  di  furto   previsti   dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                f) delitto di rapina previsto dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956, n. 561,  delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei
          gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
          1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
          o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della  L.  13  ottobre
          1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                l-ter) delitti di maltrattamenti contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416 commi 1  e  3  del  codice  penale  ,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale; 
                m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni.". 
              - Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25, si veda nella nota all'articolo 3. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  28-bis  del   decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l'art.  25  del
          presente decreto. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150: 
              "Art.  5  (Sospensione  dell'efficacia  esecutiva   del
          provvedimento impugnato). - 1. Nei casi in cui il  presente
          decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del
          provvedimento  impugnato  il  giudice   vi   provvede,   se
          richiesto  e  sentite   le   parti,   con   ordinanza   non
          impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate
          ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 
              2. In caso di pericolo imminente di un  danno  grave  e
          irreparabile,  la  sospensione  puo'  essere  disposta  con
          decreto pronunciato fuori udienza. La  sospensione  diviene
          inefficace se non e' confermata,  entro  la  prima  udienza
          successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.". 
              -  Per  l'articolo  19  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150 si veda nella nota all'articolo 4.