Art. 6 
 
Prescrizioni per  l'installazione  del  sistema  di  riqualificazione
  elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1.  Ogni  sistema  deve  essere  installato  da  impresa  esercente
l'attivita'   di   autoriparazione,   di   seguito   indicata    come
"installatore", di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. 
  2. L'installatore del sistema provvede ad  apporre  sul  veicolo  i
necessari simboli di  allerta  o  pericolo  secondo  le  prescrizioni
vigenti, di cui al Regolamento UN100. 
  3. L'installatore del sistema  di  riqualificazione  elettrica  sul
veicolo rilascia  una  dichiarazione,  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato  E  al  presente  decreto,  con   la   quale   certifica
l'osservanza delle  prescrizioni  per  l'installazione  disposte  dal
costruttore del sistema ovvero, nei casi  previsti  dall'articolo  4,
comma 2, dal costruttore del veicolo. 
  4. L'installazione di un sistema di riqualificazione  elettrica  su
un veicolo comporta, a seguito di  visita  e  prova,  l'aggiornamento
della carta di circolazione, a norma  dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  nei
casi e con le modalita' stabilite con provvedimento  della  Direzione
generale per la motorizzazione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  5. Non e' consentito il ripristino del  motore  endotermico  su  un
veicolo che  sia  stato  oggetto  di  riqualificazione  elettrica  in
conformita' al presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'argomento della legge 5 febbraio 1992, n.  122,
          v. nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 78 del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              "Art. 78 (Modifiche delle  caratteristiche  costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione). -1. I veicoli a motore ed  i  loro  rimorchi
          devono  essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso   i
          competenti  uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche  alle
          caratteristiche  costruttive  o   funzionali,   ovvero   ai
          dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71  e
          72, oppure sia stato sostituito  o  modificato  il  telaio.
          Entro sessanta giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,
          gli uffici competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri ne danno comunicazione ai competenti  uffici  del
          P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
              2. Nel regolamento sono  stabiliti  le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
          apportate  modifiche  alle  caratteristiche  indicate   nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  422  ad
          euro 1.695. 
              4.  Le  violazioni  suddette  importano   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo V.".