Art. 6 Modalita' di conferimento dei dati e attivazione dell'Anncsu 1. I dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti all'Anncsu secondo le modalita' di seguito indicate: a) l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; b) l'Agenzia delle entrate inserisce i dati di cui alla lettera a) nell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu; c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'Istat, sentita l'ANCI, con istruzioni tecniche, a integrare e modificare le informazioni contenute nell'Anncsu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone l'accuratezza e la completezza; d) per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1, lettera b), garantisce che i dati degli stradari e degli indirizzi siano riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13. 2. L'attivazione dell'Anncsu avviene, per ciascun comune, a completamento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Le date di attivazione dell'Anncsu per ciascun comune sono pubblicate sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle entrate. 4. L'Anncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario di ciascun comune successive alla data di attivazione e ne conserva l'indicazione.