Art. 6 Istruttoria 1. Il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere alle amministrazioni o enti interessati, ovvero ai soggetti obbligati, al responsabile della trasparenza o all'OIV o altro Organismo con funzioni analoghe o alla Guardia di finanza, documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) . 2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del presente regolamento, di essere sentito, l'Ufficio entro 30 giorni fissa l'audizione, convocando l'interessato con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla convocazione dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa. 3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale e' sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso e' consegnata copia ai soggetti intervenuti.