Art. 6 Progetti ammissibili 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalita', i progetti ammissibili agli aiuti devono prevedere la realizzazione dei seguenti interventi inerenti le infrastrutture elettriche: a) interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi di distribuzione; b) interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi di trasmissione. 2. Ai fini dell'ammissibilita' agli aiuti ogni singolo progetto deve: a) essere localizzato nei territori delle zone assistite; b) essere relativo a infrastrutture elettriche interamente soggette a una regolazione in materia tariffaria e di accesso conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia, richiamata in premessa; c) relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), essere dotato di una propria autonomia tecnica, in grado di consentire, in modo autosufficiente rispetto agli altri interventi, un quantificabile incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita; d) relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), essere strettamente complementare, ossia funzionalmente connesso agli interventi sulle reti di distribuzione. 3. L'ammontare dell'aiuto non puo' essere inferiore a euro 1.000.000 e non superiore a euro 50.000.000,00 per impresa e per singolo progetto.