Art. 6 
 
                     Rapporti di collaborazione 
 
  1.  Le  forme  di  collaborazione  relative  alle  funzioni   della
sicurezza e di rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario
e l'ordinamento penitenziario,  anche  in  materia  di  patologie  di
dipendenza,  sono   disciplinati   secondo   i   principi   contenuti
nell'Accordo adottato in sede di Conferenza unificata il 20  novembre
2008 ed in  conformita'  all'ordinamento  statutario  della  Regione,
nonche'  negli  Accordi  fra  il  Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano,  previsti  dal  decreto  del  Ministero
della  salute  1°  ottobre  2012  recante   «Requisiti   strutturali,
tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di  sicurezza  del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa di cura e custodia»,  diretti  a  regolamentare  lo  svolgimento
delle  funzioni  penitenziarie  nelle  strutture   residenziali   per
l'esecuzione delle misure di sicurezza. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012
          (Requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi  delle
          strutture residenziali destinate ad accogliere  le  persone
          cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in
          Ospedale psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a
          casa di cura e  custodia),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 novembre 2012, n. 270.