Art. 6 
 
                         Controlli e analisi 
 
  1. Al fine di verificare che le acque destinate  al  consumo  umano
fornite mediante una rete di distribuzione idrica,  utilizzate  nelle
imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o  confezionate  per
la distribuzione in  bottiglie  o  altri  contenitori,  soddisfano  i
requisiti di  conformita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  sono
effettuati,  nell'ambito  dei   programmi   di   controllo   di   cui
all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze  radioattive  nelle
acque  destinate   al   consumo   umano,   mediante   analisi   della
radioattivita' presente nelle  acque,  atte  ad  accertare  se  siano
superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1.
Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono  effettuati  dalle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri
enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita'  delle
acque e sugli alimenti e bevande per scopi  di  tutela  della  salute
pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle  ARPA/APPA
anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed  effettuati
in modo da assicurare che i  valori  ottenuti  siano  rappresentativi
della qualita' dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I  risultati
dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle  aziende
sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere
controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per
scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali,
per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli  impianti  di  una  rete  di
distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale  di  piu'
aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti  pubblici  individuati
con legge regionale, la regione puo' individuare l'azienda alla quale
attribuire la  competenza  in  materia  di  controlli.  Per  le  reti
acquedottistiche interregionali l'organo sanitario  di  controllo  e'
individuato d'intesa fra le regioni interessate. 
  2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di
controllo di cui all'articolo  4,  comma  1.  Tali  controlli  devono
essere  effettuati  in  conformita'  ai   principi   generali,   alle
frequenze, alle strategie  di  screening  e  ai  requisiti  analitici
stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione  delle
conoscenze  tecnico-scientifiche,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui all'allegato II,
il valore dei parametri di screening per l'attivita'  alfa  totale  e
l'attivita' beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III. 
  3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle  regioni  e
dalle province autonome al  Ministero  della  salute,  il  quale,  in
collaborazione con  l'Istituto  superiore  di  sanita',  gestisce  un
archivio  nazionale  contenente  i  dati,  le   informazioni   e   la
documentazione riguardanti le misure di  radioattivita'  nelle  acque
destinate al consumo umano e le altre attivita' connesse disciplinate
dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla
qualita' delle acque destinate al  consumo  umano.  I  risultati  dei
controlli  effettuati  in  applicazione  del  presente  decreto  sono
comunicati dal Ministero della salute alla  Commissione  europea,  se
richiesti dalla Commissione medesima. 
  4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in
cui sono analizzati  i  campioni  di  acqua  per  la  verifica  della
conformita' ai valori di parametro del presente decreto  adottino  un
sistema di  qualita'  conforme  ad  una  norma  tecnica  approvata  e
pubblicata da un organismo internazionale.  L'Istituto  superiore  di
sanita' provvede a  sottoporre  i  predetti  laboratori  a  verifiche
periodiche del sistema di qualita'.  La  disposizione  contenuta  nel
precedente periodo non si applica in  caso  di  laboratori  di  prova
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di
accreditamento  riconosciuto  ai  sensi  del  regolamento   (CE)   n.
765/2008. 
  5. I gestori  sono  tenuti  ad  effettuare  controlli  sulle  acque
destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati
a garantire che  l'acqua  destinata  al  consumo  umano  distribuita,
utilizzata,  fornita,  o  confezionata  per  la  distribuzione,   sia
conforme ai requisiti  fissati  dal  presente  decreto.  I  controlli
interni fanno parte dell'analisi  e  gestione  del  rischio,  che  e'
effettuata secondo le indicazioni  e  le  tempistiche  contenute  nel
decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti  di  distribuzione
idrica, l'analisi e gestione del rischio e' effettuata anche  tenendo
conto dei  principi  e  criteri  contenuti  nel  piano  di  sicurezza
dell'acqua  (PSA)  raccomandato  dall'organizzazione  mondiale  della
sanita' (OMS). I controlli  interni  possono  essere  concordati  con
l'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente  ovvero  con
altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla  salubrita'
delle acque e sugli alimenti e bevande  per  scopi  di  tutela  della
salute pubblica individuati da leggi regionali. I  controlli  interni
non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che  effettua  i
controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile. 
  6. I risultati dei controlli interni devono essere  conservati  per
un periodo di almeno 5 anni  per  eventuale  consultazione  da  parte
degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorita'
ed enti competenti ai sensi del presente decreto. 
  7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono
fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e
i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento  (CE)  n.
882/2004. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il regolamento  (CE)  765/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)
          852/2004, si veda nelle note alle premesse 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)
          882/2004, si veda nelle note alle premesse