Art. 6 Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate 1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali e' stata rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi: a) l'ubicazione e il tipo di opere; b) gli elementi di rete interessati; c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; d) un punto di contatto. 2. La richiesta, presentata per iscritto dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'. I proprietari, i gestori dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime e' limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. 3. Il gestore della infrastruttura fisica e l'operatore di rete possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se hanno gia' reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico oppure l'accesso a tali informazioni e' fornito dallo sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo 4.