Art. 6 
 
 
                     Svolgimento di un semestre 
           di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea 
 
  1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di  tirocinio
in altro Paese dell'Unione europea, ne da' comunicazione al consiglio
dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del  professionista
presso cui svolgera' il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e  la
sua equivalenza al  titolo  di  avvocato  ai  sensi  della  normativa
vigente in  tema  di  riconoscimento  dei  titoli  professionali.  Il
professionista deve  aver  prestato  il  proprio  consenso  che  deve
risultare da forma scritta. 
  2.  Al  termine  del  semestre  svolto  all'estero,  il  praticante
consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare
l'effettivita' del tirocinio svolto all'estero secondo le  norme  del
Paese ospitante,  compresa,  in  ogni  caso,  una  dichiarazione  del
professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto  del
periodo di tirocinio. Tale documentazione e'  prodotta  in  originale
nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio  ed
e' accompagnata da  traduzione  asseverata  in  lingua  italiana.  Il
consiglio dell'ordine,  sulla  base  della  documentazione  prodotta,
riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di  un
semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la  convalida  con  delibera
motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
2012, n. 247. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per  l'art.  17,  comma  7,  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note  all'art.  2  del
          presente decreto.