Art. 6 
 
                  Dichiarazioni, reclami e rimborsi 
 
  1.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  non   detenzione   di   cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  della  dichiarazione  della  sussistenza  di  altra   utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il  modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il
modello e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle
entrate. Ai  contenuti  ed  alle  modalita'  di  presentazione  della
dichiarazione di non detenzione e' data ampia  pubblicita'  nei  siti
web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 
  2. La richiesta di  rimborso  del  canone,  addebitato  al  cliente
dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le  modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
da emanarsi entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Alle  stesse  e'  data  ampia  pubblicita'  nei  siti   web
dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 
  3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di  Torino  I  -  Sportello  SAT,  verificati  i
presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.  le
informazioni  necessarie,   tra   le   quali   l'importo,   ai   fini
dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica  che  risulta  essere
con certezza titolare del contratto. Le informazioni  sono  trasmesse
con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Acquirente  Unico  S.p.a.  entro  5  giorni  lavorativi   dalla
ricezione  dei  dati  rende  disponibili  alle  imprese   elettriche,
attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni  di  cui
al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'. 
  5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui  al  comma  3,
procedono al rimborso mediante  accredito  della  somma  sulla  prima
fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre  che  le
stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione  della  somma
entro 45 giorni dalla ricezione,  da  parte  delle  medesime  imprese
elettriche, dei dati di cui al comma 3. 
  6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non  vada  a  buon
fine, l'impresa  elettrica  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  le
informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie
ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I  di  Torino  -  Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -
Sportello SAT. 
  7. Le  somme  rimborsate  ai  clienti  in  base  al  comma  4  sono
recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  senza
applicazione dei limiti previsti  dall'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato
effettuato il rimborso. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  153,  della  citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 34 della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O.  n.  219,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3.  All'art.  3,  secondo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
          operate dagli enti pubblici di  cui  alle  tabelle  A  e  B
          allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi". 
              6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Il testo dell'art. 31  del  citato  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, e' il seguente: 
              «Art.  31  (Preclusione   alla   autocompensazione   in
          presenza di debito su ruoli definitivi). - 1.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di  cui
          all'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, relativi alle imposte  erariali,  e'  vietata
          fino a concorrenza dell'importo dei  debiti,  di  ammontare
          superiore a millecinquecento euro,  iscritti  a  ruolo  per
          imposte erariali e relativi accessori, e  per  i  quali  e'
          scaduto il termine di pagamento. In  caso  di  inosservanza
          del divieto di cui al  periodo  precedente  si  applica  la
          sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti  iscritti
          a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e  per  i
          quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
          dell'ammontare indebitamente compensato.  La  sanzione  non
          puo'   essere   applicata   fino   al   momento   in    cui
          sull'iscrizione a ruolo penda  contestazione  giudiziale  o
          amministrativa e non puo' essere comunque superiore  al  50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art.  20
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
          dal giorno successivo alla  data  della  definizione  della
          contestazione. E'  comunque  ammesso  il  pagamento,  anche
          parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
          e relativi accessori mediante la compensazione dei  crediti
          relativi alle stesse imposte, con  le  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto. I crediti  oggetto  di  compensazione  in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'art. 28-ter del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
              1-bis. Al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e'  inserito  il
          seguente: «Art. 28-quater. (Compensazioni  di  crediti  con
          somme dovute a seguito di  iscrizione  a  ruolo).  -  1.  A
          partire dal 1° gennaio  2011,  i  crediti  non  prescritti,
          certi, liquidi ed esigibili, maturati nei  confronti  delle
          regioni, degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture   e
          appalti, possono essere compensati con le  somme  dovute  a
          seguito di iscrizione a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore
          acquisisce la certificazione prevista  dall'art.  9,  comma
          3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e la utilizza per il pagamento,  totale  o  parziale,
          delle somme  dovute  a  seguito  dell'iscrizione  a  ruolo.
          L'estinzione  del  debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla
          verifica dell'esistenza e validita'  della  certificazione.
          Qualora la regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio
          sanitario nazionale non versi all'agente della  riscossione
          l'importo  oggetto  della  certificazione  entro   sessanta
          giorni dal termine nella stessa  indicato,  l'agente  della
          riscossione procede, sulla base del ruolo emesso  a  carico
          del creditore,  alla  riscossione  coattiva  nei  confronti
          della regione, dell'ente locale o  dell'ente  del  Servizio
          sanitario nazionale  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          titolo II del presente decreto. Le modalita' di  attuazione
          del  presente  articolo  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze anche  al  fine  di
          garantire  il  rispetto  degli  equilibri  programmati   di
          finanza pubblica». 
              1-ter. All'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni  2009
          e  2010"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "A  partire
          dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
          sono sostituite con le  seguenti:  "le  regioni,  gli  enti
          locali e gli enti del Servizio  sanitario  nazionale".  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          nonche', in particolare, le condizioni per  assicurare  che
          la complessiva operazione  di  cui  al  comma  1-bis  e  al
          presente comma riguardante gli enti del Servizio  sanitario
          nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica. 
              2. In relazione alle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo, le dotazioni finanziarie del programma  di  spesa
          "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi  d'imposte"
          della  missione  "Politiche  economico-finanziarie   e   di
          bilancio"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
          sono ridotte di 700 milioni di euro  per  l'anno  2011,  di
          2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2013.».