Art. 6 Dichiarazioni, reclami e rimborsi 1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalita' di presentazione della dichiarazione di non detenzione e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche. 3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'. 5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3. 6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. 7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, e' il seguente: «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".». - Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e' il seguente: «Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il seguente: «Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica». 1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».