Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n.  33  del  2013  e
  inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter 
 
  1.  L'articolo  5  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  5  (Accesso  civico   a   dati   e
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente  in  capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,  informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
  3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'  sottoposto
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente. L'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le
informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.
L'istanza  puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ed e' presentata  alternativamente  ad  uno
dei seguenti uffici: 
  a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
  d) al responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, ove l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto. 
  4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo e' gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su
supporti materiali. 
  5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se
individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio
di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via
telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di
comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della
comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al  comma  6  e'   sospeso   fino   all'eventuale   opposizione   dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
  6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,
l'amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui
l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di
pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,
indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di
accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante
l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata
indifferibilita',   l'amministrazione   ne   da'   comunicazione   al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i
documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione
della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa  amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze. 
  7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo'
presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di  cui  all'articolo  43,  che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi  di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.
Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente per  l'ambito  territoriale
immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi'   notificato
all'amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa
il richiedente  e  lo  comunica  all'amministrazione  competente.  Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto  al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116,  comma  1,  del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza  al  difensore
civico. Se l'accesso e' stato  negato  o  differito  a  tutela  degli
interessi  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il
difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,
il termine per la pronuncia  del  difensore  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore ai predetti dieci giorni. 
  9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai  sensi  del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma
8. 
  10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,
informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  ha  l'obbligo  di  effettuare   la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
  11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  2.  Dopo  l'articolo  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico). -  1. L'accesso  civico  di
cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario
per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  degli
interessi pubblici inerenti a: 
  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
  b) la sicurezza nazionale; 
  c) la difesa e le questioni militari; 
  d) le relazioni internazionali; 
  e) la politica e  la  stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello
Stato; 
  f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
  a)  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la
disciplina legislativa in materia; 
  b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
  c) gli interessi economici e commerciali di una  persona  fisica  o
giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto
d'autore e i segreti commerciali. 
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso  nei  casi
di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o
divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui
l'accesso e' subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di
specifiche condizioni, modalita' o  limiti,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui  ai  commi  1  e  2  riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione e'  giustificata  in  relazione  alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per  la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2,  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento. 
  6.  Ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei  limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei  dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
recanti indicazioni operative. 
  Art.  5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati  elementari
raccolti per finalita'  statistiche). - 1.  Gli  enti  e  uffici  del
Sistema statistico nazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  di  seguito  Sistan,  possono  consentire
l'accesso per fini scientifici ai  dati  elementari,  privi  di  ogni
riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta  delle  unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui  i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
  a)  l'accesso  sia  richiesto   da   ricercatori   appartenenti   a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco  redatto  dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito
di valutazione  effettuata  dal  medesimo  soggetto  del  Sistan  che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  medesimo  comma
3; 
  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'ente  richiedente,  un   impegno   di   riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei  dati,  gli  obblighi  dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in  caso  di  violazione  degli
impegni  assunti,  nonche'  le  misure  adottate  per   tutelare   la
riservatezza dei dati; 
  c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia  ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto  deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo  di  dati  elementari,  i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi  di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla  proposta  di
ricerca sono  allegate  dichiarazioni  di  riservatezza  sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.  E'  fatto
divieto di effettuare trattamenti  diversi  da  quelli  previsti  nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini  di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi  e  diffonderli,  pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  dei  tipi  di
dati nonche' dei rischi e delle  conseguenze  di  una  loro  illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori  sotto  forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere  l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In  caso  di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e  l'impossibilita'  di   soluzioni   alternative,   sono   messi   a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo  di  questi  ultimi  avvenga  all'interno  di   laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono  i
dati, accessibili anche da remoto tramite  laboratori  organizzati  e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione  che  il  rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non  permettano  il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle  norme  in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati  personali,  o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico  cui
afferiscono i dati, sulla base  di  appositi  protocolli  di  ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali
siano richiamate le norme in  materia  di  segreto  statistico  e  di
protezione dei dati personali. 
  3. Sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  il
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del  supporto  dell'Istat,  adotta  le  linee  guida  per
l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  In
particolare, il Comstat stabilisce: 
  a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui  al  comma  1,
lettera a),  avuto  riguardo  agli  scopi  istituzionali  perseguiti,
all'attivita'  svolta  e  all'organizzazione  interna  in   relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per  garantire
la sicurezza dei dati; 
  b) i criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di  ricerca  avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita'  di  disporre  dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi  impiegati
per la loro analisi e diffusione; 
  c) le modalita' di organizzazione e  funzionamento  dei  laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2; 
  d) i  criteri  per  l'accreditamento  dei  gestori  dei  laboratori
virtuali, avuto riguardo agli  scopi  istituzionali,  all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la  gestione
e la sicurezza dei dati; 
  e) le conseguenze di eventuali  violazioni  degli  impegni  assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
  4. Nei siti istituzionali del Sistan  e  di  ciascun  soggetto  del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  sostituito  dal
          presente decreto: 
                «Art. 5 (Accesso civico a  dati  e  documenti)  -  1.
          L'obbligo previsto dalla normativa  vigente  in  capo  alle
          pubbliche   amministrazioni   di   pubblicare    documenti,
          informazioni o dati comporta  il  diritto  di  chiunque  di
          richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa  la
          loro pubblicazione. 
              2. Allo scopo di favorire forme  diffuse  di  controllo
          sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali    e
          sull'utilizzo delle risorse pubbliche e  di  promuovere  la
          partecipazione al dibattito pubblico, chiunque  ha  diritto
          di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
          amministrazioni, ulteriori rispetto  a  quelli  oggetto  di
          pubblicazione ai sensi del presente decreto,  nel  rispetto
          dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
          rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
              3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'
          sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
          soggettiva del richiedente.  L'istanza  di  accesso  civico
          identifica i dati, le informazioni o i documenti  richiesti
          e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa
          per  via  telematica  secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei
          seguenti uffici: 
              a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o  i
          documenti; 
              b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
              c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella
          sezione    "Amministrazione    trasparente"    del     sito
          istituzionale; 
              d) al responsabile della prevenzione della corruzione e
          della trasparenza, ove  l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,
          informazioni   o   documenti   oggetto   di   pubblicazione
          obbligatoria ai sensi del presente decreto. 
              4.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti   in   formato
          elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il  rimborso  del
          costo    effettivamente     sostenuto     e     documentato
          dall'amministrazione  per  la  riproduzione   su   supporti
          materiali. 
              5. Fatti salvi i casi  di  pubblicazione  obbligatoria,
          l'amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta   di
          accesso, se individua soggetti controinteressati, ai  sensi
          dell'articolo  5-bis,   comma   2,   e'   tenuta   a   dare
          comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   o   per   via
          telematica per coloro che abbiano consentito tale forma  di
          comunicazione. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una
          motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,   alla
          richiesta di accesso. A decorrere  dalla  comunicazione  ai
          controinteressati, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso
          fino  all'eventuale  opposizione   dei   controinteressati.
          Decorso tale termine, la pubblica amministrazione  provvede
          sulla   richiesta,    accertata    la    ricezione    della
          comunicazione. 
              6. Il procedimento di accesso civico  deve  concludersi
          con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
          giorni   dalla   presentazione    dell'istanza    con    la
          comunicazione   al    richiedente    e    agli    eventuali
          controinteressati.     In     caso     di     accoglimento,
          l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
          richiedente i dati o i  documenti  richiesti,  ovvero,  nel
          caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni   o
          documenti oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi
          del presente decreto, a pubblicare  sul  sito  i  dati,  le
          informazioni o i documenti  richiesti  e  a  comunicare  al
          richiedente   l'avvenuta   pubblicazione   dello    stesso,
          indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
          di  accoglimento  della   richiesta   di   accesso   civico
          nonostante l'opposizione  del  controinteressato,  salvi  i
          casi di comprovata indifferibilita',  l'amministrazione  ne
          da'  comunicazione  al  controinteressato  e   provvede   a
          trasmettere al richiedente i dati o i  documenti  richiesti
          non prima di quindici giorni dalla ricezione  della  stessa
          comunicazione da parte del controinteressato.  Il  rifiuto,
          il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
          motivati con riferimento ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti
          dall'articolo  5-bis.  Il  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della  trasparenza  puo'  chiedere  agli
          uffici   della   relativa   amministrazione    informazioni
          sull'esito delle istanze. 
              7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o
          di mancata risposta entro il termine indicato al  comma  6,
          il richiedente puo'  presentare  richiesta  di  riesame  al
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza,  di  cui  all'articolo  43,  che  decide   con
          provvedimento motivato, entro il termine di  venti  giorni.
          Se l'accesso e' stato negato o  differito  a  tutela  degli
          interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,  lettera  a),
          il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine  per  l'adozione
          del provvedimento da parte  del  responsabile  e'  sospeso,
          fino alla ricezione del parere del Garante e  comunque  per
          un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso
          la decisione dell'amministrazione competente o, in caso  di
          richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
          prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,   il
          richiedente   puo'   proporre    ricorso    al    tribunale
          amministrativo regionale ai  sensi  dell'articolo  116  del
          Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              8. Qualora si  tratti  di  atti  delle  amministrazioni
          delle regioni o degli  enti  locali,  il  richiedente  puo'
          altresi' presentare ricorso al difensore civico  competente
          per  ambito  territoriale,  ove  costituito.  Qualora  tale
          organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
          al difensore civico competente  per  l'ambito  territoriale
          immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
          all'amministrazione interessata.  Il  difensore  civico  si
          pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
          ricorso. Se il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il
          diniego o il differimento, ne informa il richiedente  e  lo
          comunica  all'amministrazione  competente.  Se  questa  non
          conferma il diniego o il differimento entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione del  difensore  civico,
          l'accesso e' consentito. Qualora il  richiedente  l'accesso
          si sia rivolto al  difensore  civico,  il  termine  di  cui
          all'articolo  116,  comma  1,  del  Codice   del   processo
          amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da  parte
          del richiedente, dell'esito della sua istanza al  difensore
          civico. Se l'accesso e' stato negato o differito  a  tutela
          degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
          a), il difensore civico provvede sentito il Garante per  la
          protezione dei dati personali, il quale si pronuncia  entro
          il termine di dieci giorni  dalla  richiesta.  A  decorrere
          dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
          del Difensore e' sospeso, fino alla  ricezione  del  parere
          del Garante e comunque per  un  periodo  non  superiore  ai
          predetti dieci giorni. 
              9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
          il controinteressato puo' presentare richiesta  di  riesame
          ai sensi del comma 7  e  presentare  ricorso  al  difensore
          civico ai sensi del comma 8. 
              10. Nel caso in cui  la  richiesta  di  accesso  civico
          riguardi  dati,  informazioni  o   documenti   oggetto   di
          pubblicazione obbligatoria ai sensi del  presente  decreto,
          il responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza ha l'obbligo di effettuare la  segnalazione  di
          cui all'articolo 43, comma 5. 
              11.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   pubblicazione
          previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme  di  accesso
          degli interessati previste dal Capo V della legge 7  agosto
          1990, n. 241.». 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  116  del  citato
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
                «Art. 116. (Rito in materia di accesso  ai  documenti
          amministrativi) - 1. Contro le determinazioni e  contro  il
          silenzio   sulle   istanze   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  nonche'  per  la  tutela  del  diritto  di
          accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
          trasparenza il ricorso  e'  proposto  entro  trenta  giorni
          dalla conoscenza della  determinazione  impugnata  o  dalla
          formazione    del    silenzio,    mediante    notificazione
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato.  Si
          applica l' articolo 49. Il termine per la  proposizione  di
          ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni. 
              2. In pendenza di  un  giudizio  cui  la  richiesta  di
          accesso e' connessa, il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'
          essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
          della sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso  principale,
          previa notificazione all'amministrazione e  agli  eventuali
          controinteressati.  L'istanza  e'  decisa   con   ordinanza
          separatamente  dal  giudizio  principale,  ovvero  con   la
          sentenza che definisce il giudizio. 
              3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
          da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 
              4.  Il   giudice   decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione  e,  ove  previsto,   la   pubblicazione   dei
          documenti richiesti, entro un  termine  non  superiore,  di
          norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le  relative
          modalita'. 
              5. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
          7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso: 
                  a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
              b) nei procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
              c)  nei   confronti   dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
              d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
              b)  quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
              e) quando i documenti riguardino l'attivita'  in  corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322  (Norme
          sul Sistema statistico nazionale e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23 agosto 1988, n. 400),  e'  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. 
              Si riporta il testo dell'articolo 162, comma 2-bis, del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art. 162. (Altre fattispecie) 
              1. (Omissis). 
              2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati   personali
          effettuato   in   violazione    delle    misure    indicate
          nell'articolo   33   o    delle    disposizioni    indicate
          nell'articolo   167   e'   altresi'   applicata   in   sede
          amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento  di
          una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi
          di cui all'articolo 33 e' escluso il  pagamento  in  misura
          ridotta. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n.  166  (Regolamento  recante  il  riordino  dell'Istituto
          nazionale di statistica": 
                «Art.  3.  (Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
          dell'informazione statistica) 
              (Omissis). 
              6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
          degli   uffici   di   statistica   costituiti   ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre  1989,
          n. 322, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri
          uffici facenti parte del Sistema  statistico  nazionale  di
          cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive  sono
          sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che
          si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla
          comunicazione, la stessa non formula rilievi.  Il  comitato
          delibera altresi', su proposta del presidente, il programma
          statistico nazionale. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art. 4. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) "trattamento", qualunque operazione o  complesso  di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
              b) "dato personale", qualunque informazione relativa  a
          persona  fisica,  identificata  o   identificabile,   anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale; 
              c)  "dati  identificativi",  i   dati   personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
              d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
          l'origine razziale ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,
          filosofiche o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,
          l'adesione   a   partiti,   sindacati,   associazioni    od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
              e)  "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei   a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u),  del  d.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di  imputato
          o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
          procedura penale; 
              f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
          la  pubblica  amministrazione  e  qualsiasi   altro   ente,
          associazione od organismo cui competono,  anche  unitamente
          ad altro titolare, le decisioni in ordine  alle  finalita',
          alle modalita' del trattamento di  dati  personali  e  agli
          strumenti  utilizzati,  ivi  compreso  il   profilo   della
          sicurezza; 
              g)  "responsabile",  la  persona  fisica,  la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
              h)  "incaricati",  le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
              i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono
          i dati personali; 
              l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza   dei   dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
              m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati  personali
          a  soggetti  indeterminati,  in  qualunque   forma,   anche
          mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
              n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a  seguito
          di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
          identificato o identificabile; 
              o) "blocco", la conservazione  di  dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
              p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato  di
          dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in
          uno o piu' siti; 
              q) "Garante",  l'autorita'  di  cui  all'articolo  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
          7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso: 
              a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
          della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,   e   successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
              b) nei procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
              c)  nei   confronti   dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
              d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
              b)  quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
              e) quando i documenti riguardino l'attivita'  in  corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322: 
                «Art. 9. (Disposizioni  per  la  tutela  del  segreto
          statistico) - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni
          statistiche comprese nel programma statistico nazionale  da
          parte  degli  uffici  di  statistica  non  possono   essere
          esternati se non in forma aggregata, in modo che non se  ne
          possa trarre  alcun  riferimento  relativamente  a  persone
          identificabili, e possono essere utilizzati solo per  scopi
          statistici. 
              2. I  dati  di  cui  al  comma  1  non  possono  essere
          comunicati o diffusi se non in forma  aggregata  e  secondo
          modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
          alcun soggetto esterno, pubblico o privato,  ne'  ad  alcun
          ufficio della pubblica amministrazione.  In  ogni  caso,  i
          dati non possono essere utilizzati al fine di  identificare
          nuovamente gli interessati. 
              3.   In   casi   eccezionali,   l'organo   responsabile
          dell'amministrazione nella quale e' inserito lo ufficio  di
          statistica puo', sentito il comitato di  cui  all'art.  17,
          chiedere  al  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
          l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
          dati aggregati. 
              4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,   non
          rientrano tra i dati tutelati dal  segreto  statistico  gli
          estremi identificativi di persone o di  beni,  o  gli  atti
          certificativi  di   rapporti,   provenienti   da   pubblici
          registri,  elenchi,  atti  o   documenti   conoscibili   da
          chiunque.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 27 della citata legge
          7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 27. (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi) - 1. E' istituita presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  la  Commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi. 
              2.  La  Commissione  e'  nominata   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei Ministri. Essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  e'  e'
          composta da dieci membri, dei  quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  anche  in  quiescenza,  su  designazione  dei
          rispettivi organi  di  autogoverno,  e  uno  scelto  fra  i
          professori di ruolo in materie  giuridiche.  E'  membro  di
          diritto della Commissione il  capo  della  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  che  costituisce  il
          supporto   organizzativo   per   il   funzionamento   della
          Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di
          esperti non superiore a cinque unita',  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza   dei
          presenti.  L'assenza  dei   componenti   per   tre   sedute
          consecutive ne determina la decadenza 
              3. La Commissione e' rinnovata ogni  tre  anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
              4. 
              5. La Commissione  adotta  le  determinazioni  previste
          dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia  garanzia  del  diritto  di  accesso   di   cui
          all'articolo 22. 
              6. Tutte le amministrazioni sono  tenute  a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
              7. ».