Art. 6 
 
Istituzione di  trust,  vincoli  di  destinazione  e  fondi  speciali
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione 
 
  1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da  vincoli
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero
destinati a fondi  speciali  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1,
istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge,  sono  esenti  dall'imposta  sulle  successioni  e   donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da  47  a  49,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
  2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo  sono
ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero il  vincolo  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice  civile  perseguano  come  finalita'
esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle  persone
con disabilita' grave, in  favore  delle  quali  sono  istituiti.  La
suddetta  finalita'  deve  essere  espressamente  indicata  nell'atto
istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o  nell'atto
istitutivo del vincolo di destinazione. 
  3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo  sono
ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: 
    a) l'istituzione del trust ovvero  il  contratto  di  affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice  civile  siano  fatti  per  atto
pubblico; 
    b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti  coinvolti  e  i
rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i  bisogni  specifici
delle persone con disabilita'  grave,  in  favore  delle  quali  sono
istituiti;  indichino  le  attivita'   assistenziali   necessarie   a
garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni  delle  persone  con
disabilita' grave, comprese le attivita'  finalizzate  a  ridurre  il
rischio  della  istituzionalizzazione  delle  medesime  persone   con
disabilita' grave; 
    c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
individuino,  rispettivamente,  gli   obblighi   del   trustee,   del
fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto  di  vita  e  agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore  delle
persone  con  disabilita'  grave,  adottando  ogni  misura  idonea  a
salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero  il  contratto  di
affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del  vincolo  di
destinazione  indichino  inoltre  gli  obblighi  e  le  modalita'  di
rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; 
    d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero  del  contratto  di
affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo  di  destinazione  di  cui
all'articolo  2645-ter  del  codice  civile  siano  le  persone   con
disabilita' grave; 
    e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o  nei  fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i
beni mobili iscritti in pubblici  registri  gravati  dal  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter  del  codice  civile  siano
destinati   esclusivamente   alla   realizzazione   delle   finalita'
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o  del  vincolo  di
destinazione; 
    f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
individuino il soggetto  preposto  al  controllo  delle  obbligazioni
imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi
speciali ovvero della costituzione  del  vincolo  di  destinazione  a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve
essere individuabile per tutta  la  durata  del  trust  o  dei  fondi
speciali o del vincolo di destinazione; 
    g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
stabiliscano il termine finale della  durata  del  trust  ovvero  dei
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero  del  vincolo
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile  nella
data della morte della persona con disabilita' grave; 
    h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di  costituzione  del  vincolo   di
destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter   del   codice   civile
stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo. 
  4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che
hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui  al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di  destinazione
di cui all'articolo 2645-ter del codice civile,  i  trasferimenti  di
beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di  cui
al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale
si applicano in misura fissa. 
  5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del
beneficiario del trust ovvero del contratto che  disciplina  i  fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo  1  ovvero  del  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito
a  favore  di  soggetti  con   disabilita'   grave,   come   definita
dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
legge, il  trasferimento  del  patrimonio  residuo,  ai  sensi  della
lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta
sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a
49, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio
residuo. 
  6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero
dei fondi speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  dei
vincoli di destinazione  di  cui  all'articolo  2645-ter  del  codice
civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave  come
definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della  medesima
legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa. 
  7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
dichiarate   conformi,   gli   estratti,   le   certificazioni,    le
dichiarazioni e le attestazioni  posti  in  essere  o  richiesti  dal
trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero  dal  gestore
del  vincolo  di  destinazione  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642. 
  8. In caso di conferimento di immobili e  di  diritti  reali  sugli
stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui
al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte,  franchigie
o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria  per  i  soggetti
passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e  agli  altri  atti  a
titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust  ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano  le
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio  2005,  n.  80,  e  i  limiti  ivi  indicati   sono   elevati,
rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e
a 100.000 euro. 
  10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6  e  7  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma  9  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente
articolo. 
  12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e  7,  valutate
in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e  dal  comma
9, valutate in 6,258 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  in  3,650
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 9. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 2645-ter del codice civile, si
          rinvia alle note all'art. 1. 
              - Per il testo degli articoli  3  e  4  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              (Omissis). 
              47.  E'  istituita  l'imposta   sulle   successioni   e
          donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa  di
          morte,  per  donazione  o  a  titolo   gratuito   e   sulla
          costituzione  di  vincoli  di  destinazione,   secondo   le
          disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
          data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto  previsto  dai
          commi da 48 a 54. 
              48. I trasferimenti di beni  e  diritti  per  causa  di
          morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47  con  le
          seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: 
              a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea
          retta sul valore complessivo netto eccedente,  per  ciascun
          beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; 
              a-bis) devoluti a favore dei fratelli e  delle  sorelle
          sul  valore  complessivo  netto  eccedente,   per   ciascun
          beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; 
              b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto
          grado e degli affini in linea retta, nonche'  degli  affini
          in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; 
              c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
              49. Per le donazioni e  gli  atti  di  trasferimento  a
          titolo gratuito di beni e  diritti  e  la  costituzione  di
          vincoli di destinazione di beni  l'imposta  e'  determinata
          dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale
          dei beni e dei diritti al  netto  degli  oneri  da  cui  e'
          gravato  il  beneficiario  diversi   da   quelli   indicati
          dall'art. 58, comma 1, del citato testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se  la
          donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti
          o se  in  uno  stesso  atto  sono  compresi  piu'  atti  di
          disposizione a favore di soggetti diversi, al valore  delle
          quote dei beni o diritti attribuiti: 
              a) a favore del coniuge e dei parenti  in  linea  retta
          sul  valore  complessivo  netto  eccedente,   per   ciascun
          beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; 
              a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
          complessivo  netto  eccedente,  per  ciascun  beneficiario,
          100.000 euro: 6 per cento; 
              b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado  e
          degli affini in linea retta, nonche' degli affini in  linea
          collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; 
              c) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo   14   marzo   2011,   n.   23   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria 
              1. Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria
          sono il proprietario di immobili, inclusi i  terreni  e  le
          aree edificabili, a qualsiasi uso destinati,  ivi  compresi
          quelli strumentali o  alla  cui  produzione  o  scambio  e'
          diretta l'attivita' dell'impresa,  ovvero  il  titolare  di
          diritto reale di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi,
          superficie sugli stessi. Nel caso di  concessione  di  aree
          demaniali, soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli
          immobili, anche da costruire o  in  corso  di  costruzione,
          concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo  e'  il
          locatario a decorrere dalla data della stipula e per  tutta
          la durata del contratto. 
              2.   L'imposta    e'    dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              4. 
              5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art.  52  del
          citato decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  i  comuni
          possono   introdurre   l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
          strumenti di deflazione del  contenzioso,  sulla  base  dei
          criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme  dovute
          possa   essere   effettuato   in   forma   rateale,   senza
          maggiorazione di interessi. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani sono approvati i modelli  della  dichiarazione,  i
          modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
          di riscossione, distintamente  per  ogni  contribuente,  ai
          comuni e al sistema informativo della fiscalita'. 
              7.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il  contenzioso  si
          applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504  del  1992  e
          l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del
          2006. 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
          del citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1992.  Sono
          altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30  dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n.  133,  ubicati  nei  comuni  classificati
          montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
          italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT). 
              9. Il reddito agrario di cui  all'art.  32  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art.  3,
          i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43  del  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          917 del 1986,  e  dagli  immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano
          ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali  sui
          redditi.  Sono  comunque  assoggettati  alle  imposte   sui
          redditi ed  alle  relative  addizionali,  ove  dovute,  gli
          immobili  esenti  dall'imposta  municipale  propria.  Fermo
          restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito
          degli immobili ad uso abitativo non  locati  situati  nello
          stesso comune nel quale  si  trova  l'immobile  adibito  ad
          abitazione principale, assoggettati all'imposta  municipale
          propria, concorre alla  formazione  della  base  imponibile
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
          relative  addizionali  nella  misura  del   cinquanta   per
          cento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              «Art. 14. ONLUS e terzo settore: 
              1. Le liberalita' in denaro  o  in  natura  erogate  da
          persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul  reddito
          delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di
          utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8  e  9,  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle
          erogate in favore di  associazioni  di  promozione  sociale
          iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi
          1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,  in  favore  di
          fondazioni e associazioni riconosciute aventi  per  oggetto
          statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei
          beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui
          al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in  favore
          di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per  scopo
          statutario lo svolgimento o la promozione di  attivita'  di
          ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          deducibili dal reddito complessivo del  soggetto  erogatore
          nel limite del dieci  per  cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000  euro
          annui. 
              2.   Costituisce   in   ogni   caso   presupposto   per
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1  la
          tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni,  di
          scritture contabili atte a rappresentare con completezza  e
          analiticita' le operazioni poste in essere nel  periodo  di
          gestione, nonche' la redazione, entro  quattro  mesi  dalla
          chiusura  dell'esercizio,  di  un  apposito  documento  che
          rappresenti  adeguatamente  la   situazione   patrimoniale,
          economica e finanziaria. 
              3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
          di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
          erogatore  delle   liberalita'   siano   esposte   indebite
          deduzioni  dall'imponibile,  operate  in   violazione   dei
          presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n.  471,  e'  maggiorata  del  duecento  per
          cento. 
              5. Se la deduzione di cui al comma 1  risulta  indebita
          in  ragione  della  riscontrata  insussistenza,   in   capo
          all'ente  beneficiario   dell'erogazione,   dei   caratteri
          solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
          al pubblico  ovvero  rappresentati  ai  soggetti  erogatori
          delle   liberalita',   l'ente   beneficiario   e   i   suoi
          amministratori sono obbligati  in  solido  con  i  soggetti
          erogatori per  le  maggiori  imposte  accertate  e  per  le
          sanzioni applicate. 
              6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
          comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non  puo'
          cumularsi con ogni altra agevolazione  fiscale  prevista  a
          titolo di deduzione o di detrazione  di  imposta  da  altre
          disposizioni di legge. 
              7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 10, comma 1,  dopo  la  lettera  l-ter)  e'
          aggiunta, in fine, la seguente: 
              «l-quater) le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          a favore di universita', fondazioni  universitarie  di  cui
          all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e di istituzioni universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.».; 
              b) all'art. 100, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              "c) le erogazioni liberali  a  favore  di  universita',
          fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   e   di   istituzioni
          universitarie pubbliche, degli enti  di  ricerca  pubblici,
          delle  fondazioni   e   delle   associazioni   regolarmente
          riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,
          aventi  per  oggetto  statutario  lo   svolgimento   o   la
          promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, ovvero degli enti di  ricerca  vigilati  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;". 
              8. 
              8-bis. Il  comma  7-bis  dell'art.  2  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 
              8-ter. La deroga di cui all'art. 4,  comma  104,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  si  applica  anche  a
          decorrere dall'anno 2005.».