Art. 6 
 
Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a
  seguito del sisma del maggio 2012  per  il  pagamento  di  tributi,
  contributi   previdenziali   e   assistenziali    e    premi    per
  l'assicurazione obbligatoria 
 
  1. Il pagamento della rata dei  finanziamenti  contratti  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016,  e'
differito per pari importo al 31  ottobre  2016.  I  pagamenti  delle
successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30  giugno  e
il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 30 giugno 2020. 
  2. I commissari delegati  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  provvedono  alla
rideterminazione,  per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,
dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni  C(2014)
2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e  alla
verifica dell'assenza di sovra compensazioni  dei  danni  subiti  per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto
anche degli eventuali indennizzi  assicurativi,  rispetto  ai  limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, 
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di  cui
al comma 1, in coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello  Stato  di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai
sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i  medesimi  criteri  e
modalita' operative stabiliti nei predetti decreti, 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, e successive  modificazioni,  intestata  al  Presidente
della  Regione  Emilia   Romagna,   ricorrendo   eventualmente   alla
ridefinizione   degli   interventi   programmati    nella    medesima
contabilita'   speciale.   A   tal   fine,    previa    comunicazione
dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi  da  parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A.  al  commissario  delegato  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  al  presente
comma, sono versate, nell'anno 2016, per  un  corrispondente  importo
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.