Art. 6 
 
            Deposito preliminare alla raccolta effettuato 
                        presso i distributori 
 
  1. I RAEE di piccolissime  dimensioni,  ritirati  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il  deposito
allestito ai sensi del comma 2  in  attesa  della  loro  raccolta.  I
distributori che gia'  effettuano  il  ritiro  dei  RAEE  secondo  le
modalita'  dell'«uno  contro  uno»  possono  utilizzare  il  medesimo
deposito preliminare per la raccolta dei  RAEE  secondo  il  criterio
dell'«uno contro zero». 
  2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso  il
proprio punto di vendita o  in  prossimita'  immediata  dello  stesso
presenta le seguenti caratteristiche: 
  a)  non  essere  accessibile  da  parte  di  soggetti   terzi   non
autorizzati; 
  b) essere dotato di pavimentazione; 
  c) essere dotato di un'area di deposito  dei  RAEE  protetta  dalle
acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi  sistemi
di copertura o recinzione anche mobili; 
  d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE  pericolosi
rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto  di  quanto
disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152; 
  e) essere allestito in modo tale da assicurare  l'integrita'  delle
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte  ad  evitare  il
deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 
  3. Il deposito preliminare  alla  raccolta  dei  RAEE  deve  essere
effettuato in condizioni di sicurezza, non  deve  creare  rischi  per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna,  la  flora  o  inconvenienti  da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di  particolare
interesse. 
  4. Il prelievo dei RAEE di  piccolissime  dimensioni  dal  deposito
preliminare istituito ai sensi del  comma  2  e  il  trasporto  degli
stessi ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato,  ogni
sei  mesi,  o  in  alternativa  quando  il  quantitativo  raggruppato
raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del
deposito non puo' superare un anno. 
  5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di  piccolissime  dimensioni
depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito  e
gestito dal distributore ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e'  effettuato  secondo  le
modalita' indicate nel medesimo articolo 11. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  187  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  187  (Divieto   di   miscelazione   di   rifiuti
          pericolosi). - 1. E' vietato miscelare  rifiuti  pericolosi
          aventi differenti caratteristiche di  pericolosita'  ovvero
          rifiuti  pericolosi  con   rifiuti   non   pericolosi.   La
          miscelazione   comprende   la   diluizione   di    sostanze
          pericolose. 
              2. In deroga al comma 1, la  miscelazione  dei  rifiuti
          pericolosi che non presentino la stessa  caratteristica  di
          pericolosita', tra loro o con  altri  rifiuti,  sostanze  o
          materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli  articoli
          208, 209 e 211 a condizione che: 
              a) siano rispettate le condizioni di  cui  all'articolo
          177, comma 4,  e  l'impatto  negativo  della  gestione  dei
          rifiuti sulla salute  umana  e  sull'ambiente  non  risulti
          accresciuto; 
              b) l'operazione di miscelazione sia  effettuata  da  un
          ente o da un'impresa che ha ottenuto  un'autorizzazione  ai
          sensi degli articoli 208, 209 e 211; 
              c)  l'operazione  di  miscelazione  sia  conforme  alle
          migliori tecniche  disponibili  di  cui  all'articolo  183,
          comma 1, lettera nn). 
              2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere
          relative all'esercizio degli  impianti  di  recupero  o  di
          smaltimento di rifiuti che  prevedono  la  miscelazione  di
          rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
          e dell'allegato G alla parte quarta del  presente  decreto,
          nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
          decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205,  restano  in
          vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 
              3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
          ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256,  comma
          5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto  a
          procedere a proprie  spese  alla  separazione  dei  rifiuti
          miscelati,  qualora  sia  tecnicamente  ed   economicamente
          possibile e nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo
          177, comma 4. 
              3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al  presente
          articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche  se
          effettuate da enti o imprese  autorizzati  ai  sensi  degli
          articoli 208, 209 e 211, non possono  essere  sottoposte  a
          prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto  a
          quelle previste per legge.». 
              Il testo dell'articolo 11, comma 2, del citato  decreto
          legislativo  n.  49  del  2014,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 2.