Art. 6 
 
Disposizioni  in  materia  di  tassazione  delle  vincite  da  gioco.
  Esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite  C-344/13  e  C-367/13.
  Caso EU Pilot 5571/13/TAXU 
 
  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  l  dell'articolo  67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. 
  1-bis. Le vincite corrisposte da case da  gioco  autorizzate  nello
Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in  uno  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono  a
formare il reddito per l'intero ammontare percepito  nel  periodo  di
imposta». 
  2. Il settimo comma dell'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato. 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in euro 3,96 milioni  per  l'anno  2017  e  2,32  milioni  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione   della   disposizione   recata
dall'articolo 22. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  L'art.   69   del decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 917/1986 (Approvazione del testo unico  delle
          imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 1986, n. 302, modificato dalla presente legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 69 (Premi vincite  ed  indennita').  -  1.  Fatte
          salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi  e  le
          vincite di cui alla lettera d) del  comma  1  dell'art.  67
          costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito  nel
          periodo di imposta, senza al-cuna deduzione. 
              1-bis.  Le  vincite  corrisposte  da  case   da   gioco
          autorizzate  nello  Stato  o  negli  altri   Stati   membri
          dell'Unione europea o in  uno  Stato  aderente  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare  il
          reddito per l'intero ammontare  percepito  nel  periodo  di
          imposta. 
              2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i  premi  e  i
          compensi di cui alla lettera m) del comma  1  dell'art.  81
          non concorrono a formare il  reddito  per  un  importo  non
          superiore complessivamente nel periodo  d'imposta  a  7.500
          euro. Non concorrono, altresi',  a  formare  il  reddito  i
          rimborsi  di   spese   documentate   relative   al   vitto,
          all'alloggio,  al  viaggio  e  al  trasporto  sostenute  in
          occasione di prestazioni effettuate  fuori  dal  territorio
          comunale. ». 
              -  L'art.   30   del decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui  redditi)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268,modificato dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 30 (Ritenuta sui premi  e  sulle  vincite).  -  I
          premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
          per i quali gli stessi  assumono  rilevanza  reddituale  ai
          sensi  dell'art.  6  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  gli  altri  premi
          comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
          dalla sorte, da giuochi di abilita',  quelli  derivanti  da
          concorsi  a  premio,  da   pronostici   e   da   scommesse,
          corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche  o
          private e dai soggetti indicati nel primo  comma  dell'art.
          23, sono soggetti a una ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
          imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione  dei  casi
          in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione  di
          ritenute  alla  fonte.  Le  ritenute  alla  fonte  non   si
          applicano se il valore complessivo dei premi  derivanti  da
          operazioni a premio attribuiti nel  periodo  d'imposta  dal
          sostituto  d'imposta  al  medesimo  soggetto   non   supera
          l'importo di lire 50.000; se il detto valore  e'  superiore
          al citato limite, lo stesso e' assoggettato  interamente  a
          ritenuta. Le disposizioni del  periodo  precedente  non  si
          applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
          il reddito di lavoro dipendente. 
              L'aliquota della ritenuta e' stabilita  nel  dieci  per
          cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o  banchi
          di beneficenza autorizzati a favore di enti e  comitati  di
          beneficenza, nel venti per  cento  sui  premi  dei  giuochi
          svolti  in  occasione   di   spettacoli   radio-televisivi,
          competizioni sportive o manifestazioni di  qualsiasi  altro
          genere nei quali i partecipanti  si  sottopongono  a  prove
          basate  sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,   nel
          venticinque per cento in ogni altro caso. 
              Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto possibile, rispetto al primo,  di  un  importo  pari
          all'imposta gravante sul premio  originario.  Le  eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro. 
              La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto,  delle
          lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei  concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. 
              La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  esercitati  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano  e  dalla  Unione  nazionale  incremento
          razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista  dalle
          leggi vigenti. 
              L'imposta   sulle   vincite    nelle    scommesse    al
          totalizzatore ed al  libro  e'  compresa  nell'importo  dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.».