Art. 6 
 
         Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA 
 
  1. Fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  le  funzioni  di  indirizzo  e  di
coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee,
sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale  e  sono
svolte con il contributo e la partecipazione di tutte  le  componenti
del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di  cui  all'articolo
13. Tali funzioni comprendono: 
    a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3; 
    b) la definizione  di  procedure  ufficiali,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, relative  alle  specifiche  attivita'  che  l'ISPRA  svolge  a
supporto delle agenzie o in collaborazione con esse,  nel  territorio
di loro competenza; 
    c) la definizione degli strumenti, delle  modalita'  operative  e
dei criteri di periodicita' e di omogeneita' per  l'esecuzione  delle
attivita' di controllo, tali da garantire una  valutazione  periodica
dei dati esaminati, nonche' la  definizione  di  metodologie  per  le
attivita' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali; 
    d) la promozione e il  coordinamento  della  rete  nazionale  dei
laboratori anche ai fini del miglioramento  qualitativo  delle  prove
effettuate e del completamento del  processo  di  accreditamento  dei
laboratori; 
    e) lo sviluppo e la gestione del sistema  nazionale  di  qualita'
dei dati di monitoraggio  ambientale  in  conformita'  agli  standard
europei, a completamento  e  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76  a
79 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni; 
    f) l'elaborazione di criteri  e  di  parametri  uniformi  per  lo
svolgimento dell'attivita' conoscitiva nell'ambito della  difesa  del
suolo e della pianificazione di bacino, nonche' la realizzazione  del
sistema informativo di cui all'articolo  55,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta
geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera  g),
della  legge  11  marzo  1988,   n.   67,   nonche'   l'aggiornamento
dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione  con
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi  per
la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi
geologici, con  particolare  attenzione  al  dissesto  idrogeologico,
nonche' per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e
la gestione dei  rischi  per  la  salute  del  mare  e  della  fascia
costiera; 
    i)  la  realizzazione  e  la  gestione  del  Sistema  informativo
nazionale ambientale di cui all'articolo 11; 
    l) la creazione di  un  legame  diretto  tra  le  esigenze  delle
amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca  a  tutti  gli
enti  locali,  a  tutte  le  figure  istituzionali  e  a   tutte   le
associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute,  oltre
che una fruizione libera dei dati ambientali, anche  la  possibilita'
di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali; 
    m)  le  attivita'  di   coordinamento   con   l'Agenzia   europea
dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti
in materia ambientale, con  specifico  riferimento  all'attivita'  di
trasferimento dei dati ambientali e  al  fine  dell'adeguamento  agli
standard internazionali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  155  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15  settembre
          2010, n. 216, S.O. n. 217. 
              - Il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile  2006,
          n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  1,  della
          legge 11 marzo  1988,  n.  67,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, S.O.: 
              «Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
          n. 349, ed in attesa della  nuova  disciplina  relativa  al
          programma  triennale   di   salvaguardia   ambientale,   e'
          autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
          per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,
          contenente: 
              a) interventi nelle aree ad elevato  rischio  di  crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349, per lire 160 miliardi,  secondo  quanto  previsto  per
          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge; 
              b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il
          risanamento del  bacino  idrografico  padano,  nonche'  dei
          progetti relativi ai bacini  idrografici  interregionali  e
          dei maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la  relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300  miliardi
          per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i  progetti
          relativi agli altri bacini; 
              c) in attesa dell'approvazione della  legge-quadro  sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio  1986,  n.
          349, dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle  Dolomiti
          Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la  regione
          Sardegna, del parco marino del Golfo  di  Orosei,  nonche',
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali o interregionali;  si  applicano,  per  i  parchi
          nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le  nuove
          norme  vigenti  per  il  Parco  nazionale   d'Abruzzo,   in
          particolare per la  redazione  ed  approvazione  dei  piani
          regolatori, per la redazione ed approvazione dello  statuto
          e per l'amministrazione e gestione del parco;  la  relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; 
              d) concessione di  un  contributo  straordinario  di  5
          miliardi  ciascuno  all'ente  Parco  nazionale   del   Gran
          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo; 
              e) progettazione ed avvio  della  realizzazione  di  un
          sistema   informativo   e   di   monitoraggio    ambientale
          finalizzato alla  redazione  della  relazione  sullo  stato
          dell'ambiente ed al perseguimento degli  obiettivi  di  cui
          agli articoli 1, commi 3 e 6, 2,  7  e  14  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349, anche attraverso  il  coordinamento  a
          fini  ambientali  dei  sistemi  informativi   delle   altre
          amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli  enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio  1976,
          n. 319; la relativa autorizzazione di spesa  viene  fissata
          in lire 75 miliardi; 
              f) finanziamento, previa  valutazione  da  parte  della
          commissione di cui all'art.  14  della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41, integrata da due rappresentanti  del  Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  progetti  di
          occupazione aggiuntiva  di  giovani  disoccupati,  iscritti
          alle  liste  di  collocamento,  che   riguardano:   1)   la
          salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
          riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
          del catasto degli scarichi  pubblici  e  privati  in  corpi
          idrici; 3)  il  rilevamento  delle  discariche  di  rifiuti
          esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici  e
          nocivi. Questi tre progetti  nazionali  sono  definiti  dal
          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
          regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi  e  sentite
          le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
          questi progetti e'  affidata  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita'  e
          articolazioni ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine  di
          giovani disoccupati iscritti  alle  liste  di  collocamento
          deve avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste,  su
          domanda presentata dai giovani interessati contenente  ogni
          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
          secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun  progetto.
          Tale graduatoria verra'  affissa  agli  albi  comunali  dei
          comuni  interessati.  Almeno  il   50   per   cento   delle
          disponibilita' e' riservato a  iniziative  localizzate  nei
          territori meridionali di cui all'art.  1  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo 1978, n. 218. La  relativa  autorizzazione  di  spesa
          viene fissata in lire 230 miliardi. Entro  il  31  dicembre
          1988, il Ministro dell'ambiente  presenta  alle  competenti
          Commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui
          progetti  finanziati,  sull'impegno  finanziario  di   ogni
          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
          il tipo di giovani impiegati; 
              g)  avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre  attivita'
          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione
          cartografica;  la  relativa  autorizzazione  di  spesa   e'
          fissata in lire 20 miliardi.».