Art. 6 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'ISPRA,  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  assicura  il  monitoraggio  del
raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V  del  medesimo
decreto   legislativo   e   trasmette   annualmente   al    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione
contenente  informazioni,  comprese   stime   circostanziate,   sulle
quantita' e sulle categorie di AEE riutilizzate e  preparate  per  il
riutilizzo.  A  tal  fine  i  centri  e  le   reti   accreditate   di
riparazione/riutilizzo   costituite   ai   sensi   dell'articolo   5,
trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati  relativi
ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente. 
  2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma  5,
lettera i), del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  nel
predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un  programma  annuale
di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con
specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4  e
5. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 giugno 2016 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                        e della tutela del territorio 
                                                 e del mare           
                                                  Galletti            
 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2313 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). -  1.  L'ISPRA
          assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
          indicati  all'Allegato  V  e   trasmette   annualmente   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare una relazione contenente informazioni, comprese  stime
          circostanziate, sulle quantita' e sulle  categorie  di  AEE
          immesse sul mercato, raccolte attraverso  tutti  i  canali,
          preparate  per  il  riutilizzo,  riciclate  e   recuperate,
          nonche' sui  RAEE  raccolti  separatamente  esportati,  per
          peso. 
              (Omissis).». 
              - Per i riferimenti al testo dell'art.  33  del  citato
          decreto legislativo n. 49 del  2014,  si  veda  nelle  note
          all'art. 4.