Art. 6 Monitoraggio 1. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V del medesimo decreto legislativo e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il riutilizzo. A tal fine i centri e le reti accreditate di riparazione/riutilizzo costituite ai sensi dell'articolo 5, trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente. 2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nel predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 giugno 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2313
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014: «Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). - 1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonche' sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. (Omissis).». - Per i riferimenti al testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, si veda nelle note all'art. 4.