Art. 6 
 
 
  Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. All'articolo 27 della legge costituzionale n.  1  del  1963,  le
parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato Statuto speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 27. L'iniziativa  delle  leggi  regionali,  sotto
          forma di progetti  redatti  in  articoli,  appartiene  alla
          Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in
          numero non inferiore a 5.000.";