(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
  (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita') 
 
 
  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti  mediante  le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 
 
  2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti  del  giudice,
dei suoi  ausiliari,  del  personale  degli  uffici  giudiziari,  dei
difensori, delle parti e dei  terzi  sono  previsti  quali  documenti
informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,
purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita'  dei
contenuti,  in  conformita'  ai  principi   stabiliti   nel   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 
  3. I decreti  di  cui  all'articolo  20-bis  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221 e successive  modificazioni,  che  stabiliscono
indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali,   disciplinano,   in
particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per
l'effettuazione delle comunicazioni e  notificazioni  mediante  posta
elettronica  certificata   o   altri   strumenti   di   comunicazione
telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di  accesso
al fascicolo processuale informatico, nonche' le  specifiche  per  la
formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia  di  atti
processuali  digitali,  con  garanzia  di  riferibilita'  soggettiva,
integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali. 
 
 
  4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in  conformita'
ai  decreti  di  cui  al  comma  3,  le  notificazioni   degli   atti
direttamente  agli  indirizzi  di   posta   elettronica   certificata
contenuti in pubblici elenchi o registri. 
 
 
  5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni  di
legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.