Art. 6 
 
 
              Principi fondamentali sull'organizzazione 
        e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico 
 
  1.  Le  societa'  a  controllo  pubblico,  che  svolgano  attivita'
economiche protette da diritti  speciali  o  esclusivi,  insieme  con
altre attivita' svolte in regime di economia di  mercato,  in  deroga
all'obbligo  di  separazione  societaria  previsto  dal  comma  2-bis
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi
di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali
o esclusivi e per ciascuna attivita'. 
  2.  Le  societa'  a  controllo  pubblico  predispongono   specifici
programmi  di  valutazione  del  rischio  di  crisi  aziendale  e  ne
informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 
  3. Fatte salve le funzioni degli organi  di  controllo  previsti  a
norma di legge  e  di  statuto,  le  societa'  a  controllo  pubblico
valutano  l'opportunita'  di  integrare,  in   considerazione   delle
dimensioni   e   delle    caratteristiche    organizzative    nonche'
dell'attivita' svolta, gli strumenti  di  governo  societario  con  i
seguenti: 
  a)  regolamenti  interni   volti   a   garantire   la   conformita'
dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle  norme
di tutela della proprieta' industriale o intellettuale; 
  b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo  criteri  di
adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa
sociale,  che  collabora  con  l'organo  di   controllo   statutario,
riscontrando tempestivamente le richieste da  questo  provenienti,  e
trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni
sulla regolarita' e l'efficienza della gestione; 
  c) codici di condotta propri,  o  adesione  a  codici  di  condotta
collettivi  aventi  a  oggetto  la   disciplina   dei   comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori,  utenti,  dipendenti  e
collaboratori,  nonche'  altri  portatori  di   legittimi   interessi
coinvolti nell'attivita' della societa'; 
  d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa,  in  conformita'
alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 
  4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma  3  sono
indicati nella relazione  sul  governo  societario  che  le  societa'
controllate  predispongono  annualmente,  a  chiusura  dell'esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 
  5. Qualora le societa'  a  controllo  pubblico  non  integrino  gli
strumenti di governo societario con quelli di cui al comma  3,  danno
conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 10
          ottobre 1990, n. 287: 
              «Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). - 1.
          Le  disposizioni  contenute  nei  precedenti  articoli   si
          applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
          a prevalente partecipazione statale. 
              2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
          applicano alle imprese  che,  per  disposizioni  di  legge,
          esercitano la gestione di servizi  di  interesse  economico
          generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
          per  tutto  quanto  strettamente  connesso  all'adempimento
          degli specifici compiti loro affidati. 
              2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora  intendano
          svolgere attivita' in mercati  diversi  da  quelli  in  cui
          agiscono ai sensi del medesimo comma  2,  operano  mediante
          societa' separate. 
              2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione  di
          posizioni di controllo in  societa'  operanti  nei  mercati
          diversi di cui al comma 2-bis sono  soggette  a  preventiva
          comunicazione all'Autorita'. 
              2-quater. Al fine di  garantire  pari  opportunita'  di
          iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma  2
          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o
          controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis  beni
          o  servizi,  anche   informativi,   di   cui   abbiano   la
          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'
          svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse  sono  tenute  a
          rendere accessibili  tali  beni  o  servizi,  a  condizioni
          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 
              2-quinquies. Nei casi di cui ai commi  2-bis,  2-ter  e
          2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'art. 14.
          Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2  e  3,  le
          imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni  di
          cui all'art. 15. 
          2-sexies.  In  caso  di  violazione   degli   obblighi   di
          comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino   a   lire   100
          milioni.»