Art. 6 
 
                        Definizione agevolata 
 
  1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli  agenti
della riscossione negli anni dal 2000 al  2015,  i  debitori  possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in  tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
ovvero le sanzioni e le somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo
al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di
quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella  misura  di
cui all'articolo 21,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973: 
  a) delle somme affidate all'agente della riscossione  a  titolo  di
capitale e interessi; 
  b) di quelle maturate a favore dell'agente  della  riscossione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, a titolo di aggio sulle somme  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di  rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  debitore
manifesta  all'agente  della   riscossione   la   sua   volonta'   di
avvalersene, rendendo, entro il novantesimo  giorno  successivo  alla
data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet
nel termine massimo di quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza  di
giudizi  aventi  ad  oggetto  i   carichi   cui   si   riferisce   la
dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma  2  l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
quello delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di
ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna  pari
ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad  un  sesto  delle
somme dovute, la scadenza della terza rata non puo'  superare  il  15
dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15
marzo 2018. 
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e'  stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a)  e
b), la definizione non produce effetti e  riprendono  a  decorrere  i
termini di prescrizione e  decadenza  per  il  recupero  dei  carichi
oggetto della dichiarazione di  cui  al  comma  2.  In  tal  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico  e  non
determinano l'estinzione del debito residuo, di  cui  l'agente  della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui  pagamento  non
puo' essere rateizzato ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  5. A seguito della presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al
comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai  sensi  del
presente articolo, non puo' avviare  nuove  azioni  esecutive  ovvero
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i  fermi
amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le  procedure  di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione  che  non  si
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non  sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non  sia  stato  gia'
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
  6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione  puo'  essere
effettuato: 
  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente   eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; 
  b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione
e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma  3,  se  il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le  modalita'
previste dalla lettera a) del presente comma; 
  c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
  8. La facolta' di definizione prevista  dal  comma  1  puo'  essere
esercitata anche dai debitori che  hanno  gia'  pagato  parzialmente,
anche a seguito di  provvedimenti  di  dilazione  emessi  dall'agente
della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi  indicati
al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere,  risultino
adempiuti tutti i versamenti  con  scadenza  dal  l°  ottobre  al  31
dicembre 2016. In tal caso: 
  a) ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto
esclusivamente degli importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  e
interessi  inclusi  nei   carichi   affidati,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure  esecutive  e  delle
spese di notifica della cartella di pagamento; 
  b) restano definitivamente acquisite e  non  sono  rimborsabili  le
somme versate, anche anteriormente  alla  definizione,  a  titolo  di
sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione,  di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di  sanzioni
e somme aggiuntive di cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
  c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini
della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili,  la
revoca  automatica  dell'eventuale   dilazione   ancora   in   essere
precedentemente accordata dall'agente della riscossione. 
  9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti  parziali  di  cui  al
comma  8,  computati  con  le  modalita'  ivi   indicate,   ha   gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi  del  comma  1,  per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 
  10. Sono esclusi dalla definizione di cui  al  comma  1  i  carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti: 
  a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom  del
Consiglio, del  31  ottobre  1994,  come  riformato  dalla  decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  l'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999; 
  c) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della  Corte  dei
conti; 
  d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute  a  seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  e) le  sanzioni  amministrative  per  violazioni  al  Codice  della
strada. 
  11. Per le sanzioni di cui  alla  lettera  e),  del  comma  10,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente
della  riscossione  e'   automaticamente   discaricato   dell'importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti  corrispondenti  alle  quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in
via telematica, a ciascun ente  interessato,  entro  il  31  dicembre
2018, l'elenco dei debitori  che  hanno  esercitato  la  facolta'  di
definizione e dei codici tributo per i quali e' stato  effettuato  il
versamento. 
  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 1, che sono oggetto di procedura  concorsuale,  si  applica  la
disciplina dei crediti prededucibili  di  cui  agli  articoli  111  e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.