Art. 6 
 
 
            Interventi immediati sul patrimonio culturale 
 
  1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi  di  tutela  e
ricostruzione del  patrimonio  storico  e  artistico  danneggiato  in
conseguenza degli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture  di
somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo  10  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma  7,  e
163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai
servizi di progettazione inerenti la  messa  in  sicurezza  dei  beni
culturali immobili, nelle more della definizione e  dell'operativita'
dell'elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,
le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle  titolari
dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti  di  importo
inferiore   a   40.000   euro,   mediante   affidamento   diretto   a
professionisti idonei, senza ulteriori formalita'. 
  2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche  in  deroga
all'articolo  146  del  medesimo  decreto   legislativo,   i   Comuni
interessati possono effettuare  gli  interventi  indispensabili,  ivi
inclusi quelli di messa  in  sicurezza  degli  edifici,  per  evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.  Ove  si  rendano  necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e  136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c),  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, si  applica  il  comma  4  del  presente  articolo.  I
progetti dei successivi interventi  definitivi  sono  trasmessi,  nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero  ai  fini  delle  necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali  di  cui  al
decreto-legge n.  189  del  2016.  Il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  trasmette  le  comunicazioni  e  i
progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  altresi'  agli
interventi di messa in sicurezza posti  in  essere  dai  proprietari,
possessori o  detentori  dei  beni  culturali  immobili  e  dei  beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o  nelle  zone
di protezione speciale istituite ai sensi della  direttiva  (CE)  del
Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n.  2009/147/CE,  nei
medesimi Comuni. 
  4. Per il rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a  interventi
urgenti  su  resti  di  beni   di   interesse   artistico,   storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma  2,  secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione  di  ruderi  o  di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica,  si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge  n.
189 del 2016. 
  5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge  n.  189  del
2016. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre
dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco  speciale  di  cui
all'articolo 34 del medesimo decreto-legge. 
  6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di  tutela  del
patrimonio culturale  nei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio  del  Soprintendente
speciale di cui al decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo 24 ottobre 2016: 
    a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di 5 anni a far data dal  2017,  presso  il
Segretariato generale  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, e composta da  non  piu'  di  20  unita'  di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga  ai  limiti
finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   incarichi   di
collaborazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  durata  massima  di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi'  affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento; 
    b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di  20
unita', mediante le modalita' previste dall'articolo 4, comma 3,  del
presente decreto e dall'articolo 50, comma 3,  del  decreto-legge  n.
189 del 2016, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per  la
durata di 5 anni a far data dal 2017. 
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi  dell'articolo
11.