Art. 6 
 
 
                  Nazionalita' italiana delle opere 
                   in coproduzione internazionale 
 
  1. Puo' essere riconosciuta la nazionalita'  italiana  delle  opere
realizzate in coproduzione con imprese estere, in base  agli  accordi
internazionali di reciprocita'. 
  2. Per  le  opere  cinematografiche,  in  mancanza  di  accordo  di
coproduzione  internazionale,  la   compartecipazione   tra   imprese
italiane  e  straniere  puo'  essere  autorizzata  con  decreto   del
Ministro, per  singole  iniziative  di  elevato  valore  culturale  e
imprenditoriale. 
  3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione
internazionale, puo' essere riconosciuta la nazionalita'  italiana  a
opere audiovisive realizzate in associazione produttiva  tra  imprese
italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e  dal  decreto
di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota
dei diritti di proprieta' delle  imprese  italiane  non  deve  essere
complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere  in  ogni
caso i  diritti  di  sfruttamento  per  il  territorio  italiano;  la
percentuale  relativa  alle  spese  effettivamente   e   direttamente
sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei
diritti di proprieta'. 
  4.  Le  procedure  e  i  requisiti  per  il  riconoscimento   della
nazionalita' italiana delle  opere  in  coproduzione  internazionale,
nonche' i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con  il  decreto
di cui all'articolo 5, comma 2.