Art. 6 
 
 
                     Vitigno autoctono italiano 
 
  1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si  intende
il vitigno  appartenente  alla  specie  Vitis  vinifera,  di  cui  e'
dimostrata l'origine  esclusiva  in  Italia  e  la  cui  presenza  e'
rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. 
  2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono  italiano»  e  dei  suoi
sinonimi  e'  limitato  all'etichettatura  e  alla  presentazione  di
specifici  vini  a  DOCG,  DOC  e  IGT,  nell'ambito   dei   relativi
disciplinari di produzione. 
  3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite  le
procedure, le condizioni e le caratteristiche per  il  riconoscimento
dei vitigni di cui al comma 1 del presente  articolo  e  la  relativa
annotazione nel registro nazionale delle varieta' di viti.