Art. 6 
 
 
                Incentivi per la filiera della canapa 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
compatibilmente con la normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, destina annualmente una  quota  delle  risorse  disponibili  a
valere sui piani nazionali di  settore  di  propria  competenza,  nel
limite massimo di 700.000 euro, per favorire il  miglioramento  delle
condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. 
  2. Una quota delle risorse  iscritte  annualmente  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla  legge
23 dicembre 1999, n. 499, puo'  essere  destinata,  con  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   al
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i
processi  di   prima   trasformazione   della   canapa,   finalizzati
prioritariamente  alla  ricostituzione  del  patrimonio  genetico   e
all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il  testo  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  499
          (Razionalizzazione degli interventi nei  settori  agricolo,
          agroalimentare, agroindustriale e forestale), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.