Art. 6 
 
                  Verifiche e attivita' ausiliaria 
 
  1. Il gruppo di monitoraggio, al  fine  di  verificare  l'effettiva
realizzazione e la conformita' rispetto al progetto presentato  degli
interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta  la  corrispondenza
delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il  rispetto
del  cronoprogramma   e,   ove   necessario,   formula   prescrizioni
finalizzate a garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  indicati
nel progetto. 
  2. Gli enti beneficiari devono garantire al gruppo di  monitoraggio
l'accesso alla documentazione e ai cantieri per l'espletamento  della
attivita' di verifica.