Art. 6 Verifiche e attivita' ausiliaria 1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformita' rispetto al progetto presentato degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. 2. Gli enti beneficiari devono garantire al gruppo di monitoraggio l'accesso alla documentazione e ai cantieri per l'espletamento della attivita' di verifica.