Art. 6 
 
                         Ricerca scientifica 
 
  1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare  materiale
vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o  il
trasferimento  del  materiale  di  cui   al   comma   precedente   in
applicazione del titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
214. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi  1  e  2,  le  istituzioni
scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attivita'  di
indagini e sperimentazione sull'organismo  specificato  devono  darne
preventivamente comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente e devono  tempestivamente  comunicarne  i  risultati  agli
stessi servizi, prima di darne diffusione pubblica.