Art. 6 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
                           e comunicazione 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017.». 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro  di
produzione Spa ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per  il  medesimo
anno, si provvede: quanto a 2.180.000  euro  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico; quanto  a  5.000.000  di  euro
mediante utilizzo dei  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla  proroga
dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle  entrate
degli enti locali prevista dall'articolo 13,  comma  4  del  presente
provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo
istituzionale e societario attribuito, sono differiti al  1°  gennaio
2018 gli effetti nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione  S.p.a.
delle norme finalizzate  al  contenimento  di  spesa  in  materia  di
gestione,  organizzazione,  contabilita',  finanza,  investimenti   e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei
servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. 
  5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  come  prorogati
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli  ambiti
nei  quali  sono  presenti  i  comuni  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per  consentire  alle  stazioni
appaltanti di determinare i piani  di  ricostruzione  delle  reti  di
distribuzione da includere nel bando di gara. 
  6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 46, comma 2, le  parole:  «1°  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»; 
  b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 1° luglio 2017»; 
  c) all'articolo 52, comma 7, le parole:  «Decorsi  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le
parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 14, comma 1, lettera a),  n.  2),  della  legge  29
luglio 2015, n. 115, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalla seguenti: «1° luglio 2017». 
  (( 8. Al  fine  di  allineare  le  scadenze  delle  concessioni  di
commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione  delle
procedure di assegnazione, il termine  delle  concessioni  in  essere
alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e  con
scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano  gia'  provveduto,
devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della
vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine  del  rilascio
delle nuove concessioni entro la  suddetta  data.  Nelle  more  degli
adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti. 
  9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b),  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 2010, n. 41, le parole: «con decorrenza dal  1°  gennaio  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili
degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia  elettrica
prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione  di  terzi.
Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  e  i
commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo  24  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014,  n.  116,  sono  abrogati.  Cessano  altresi'  eventuali
effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al
comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14  novembre  2003,  n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,  n.
368, le  parole:  «di  un'aliquota  della  componente  della  tariffa
elettrica pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora
consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa
elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi  di  euro
per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche  con  obbligo  di
connessione di terzi». 
  10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
  b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
  10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, il quinto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non  accettino  tutte
le risultanze del  parere  ovvero  non  conformino  o  aggiornino  di
conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in  particolare,  alle
prescrizioni relative  alla  realizzazione  di  specifici  interventi
recate  nel  medesimo  parere,   da   attuare   entro   la   scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in  corso  di  validita';  a
tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza  con  tutte
le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma
5,  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20»; 
    b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: «puo' presentare» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «presenta  entro  i  successivi  trenta
giorni»; 
    c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: 
  «8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8  e  8.1,  il
termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,  del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30  settembre  2017,
ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di  approvazione  delle  modifiche  del  Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria,  se
antecedente alla suddetta data». 
  10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del  decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, le parole: «ai sensi del medesimo  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti:  «decorrenti  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita'
di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma
del comma 5». 
  10-quater. Le norme di contenimento delle spese per  l'acquisto  di
beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche'
di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a  carico  dei
soggetti  inclusi  nell'elenco   dell'ISTAT   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano  alla
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
nomina del Commissario straordinario  per  la  liquidazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo  4
luglio 2014, n. 102, le parole: «entro  il  31  dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo  43  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
          servizi  di  media   audiovisivi   e   radiofonici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 43  Posizioni  dominanti  nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni 
              Omissis 
              12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
          ambito nazionale su qualunque piattaforma che,  sulla  base
          dell'ultimo  provvedimento  di   valutazione   del   valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono,   prima   del   31   dicembre   2017,    acquisire
          partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
          partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici  di
          giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
          di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate,   controllanti   o    collegate    ai    sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge 11 luglio 1998. n. 224 (Trasmissione radiofonica  dei
          lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria): 
              "Art. 1 
              1. Allo scopo di garantire la continuita' del  servizio
          di trasmissione radiofonica delle  sedute  parlamentari,  e
          confermando lo strumento della convenzione da  stipulare  a
          seguito di gara pubblica, i cui  criteri  saranno  definiti
          nel quadro dell'approvazione  della  riforma  generale  del
          sistema  delle  comunicazioni,  in   via   transitoria   la
          convenzione tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e  il
          Centro   di   produzione   S.p.a.,   stipulata   ai   sensi
          dell'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  28  ottobre
          1994, n. 602, ed approvata con decreto del  Ministro  delle
          poste e delle telecomunicazioni del 21  novembre  1994,  e'
          rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un  ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato  in  L.  11.500.000.000
          l'importo di cui al comma 4  dello  stesso  articolo  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i redattori, il contratto unico  nazionale  di  lavoro  dei
          giornalisti, si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro  di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione". 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "Art. 10 Proroga di termini in materia  di  definizione
          di illeciti edilizi 
              Omissis 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
              Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'articolo 49
          del citato  decreto  legislativo  n.  177  del  2005,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 49 Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana
          Spa 
              Omissis 
              1-sexies. Sino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto che  dispone  il  nuovo  affidamento  del  servizio
          pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque
          per un periodo non superiore  a  centottanta  giorni  dalla
          data di scadenza del  rapporto  concessorio,  continuano  a
          trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e  la
          relativa convenzione gia' in atto". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              Omissis 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni". 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  1-ter  e   1-quater
          dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 177  del
          2005: 
              "Art. 49 Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana
          Spa 
              Omissis 
              1-ter. Il limite massimo retributivo  di  240.000  euro
          annui, di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n.  89,  si  applica  rispettivamente
          agli   amministratori,   al   personale   dipendente,    ai
          collaboratori e  ai  consulenti  del  soggetto  affidatario
          della  concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,
          televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale
          non sia stabilita da tariffe regolamentate. 
              1-quater. Ai fini del rispetto del  limite  di  cui  al
          comma  1-ter  non  si  applicano  le  esclusioni   di   cui
          all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214". 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  3  e
          dell'allegato 1 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento
          per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
          l'affidamento del  servizio  della  distribuzione  del  gas
          naturale,   in   attuazione   dell'articolo   46-bis    del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2012, n. 22,
          S.O. 
              "Art. 3 Intervento della Regione 
              1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi  2,
          3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
          convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98,
          e dalle altre norme vigenti che espressamente  prorogano  i
          termini,  nel  primo  periodo  di  applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   secondo
          periodo, o qualora, nel caso di  presenza  nell'ambito  del
          Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli
          altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere,  avvia  la   procedura   di   gara   ai   sensi
          dell'articolo 14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164." 
              "Allegato 1 
              Data limite entro cui  la  Provincia,  in  assenza  del
          Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito
          per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il
          tempo per un eventuale  intervento  della  Regione  di  cui
          all'articolo 3 del regolamento 
              6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Alessandria 1 - Nord 
              Alessandria 2 - Centro 
              Alessandria 3 - Sud - Ovest 
              Belluno 
              Bologna 1 - Citta' e Impianto di Bologna 
              Brescia 1 - Nord - Ovest 
              Lecco 1 - Nord 
              Livorno 
              Lodi 1 - Nord 
              Macerata 2 - Nord - Est 
              Massa - Carrara 
              Milano 1 - Citta' e Impianto di Milano 
              Monza e Brianza 1 - Est 
              Padova 2 - Euganei e Ovest 
              Parma 
              Pavia 1 - Lomellina Ovest 
              Pavia 4 - Oltrepo' Pavese 
              Perugia 2 - Sud e Est 
              Pesaro e Urbino 
              Reggio nell'Emilia 
              Roma 1 - Citta' e Impianto di Roma 
              Torino 1 - Citta' di Torino 
              Torino 2 - Impianto di Torino 
              Trento 2 - Nord e Est 
              Trento 3 - Sud - Ovest 
              12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Alessandria 4 - Sud - Est 
              Ascoli Piceno 
              Biella 
              Bologna 2 - Provincia 
              Como 1- Triangolo Lariano e Brianza Comasca 
              Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio 
              Cremona 2 - Centro 
              Gorizia 
              L'Aquila 3 - Est 
              Lodi 2 - Sud 
              Milano 3 - Provincia Sud 
              Milano 4 - Provincia Nord - Est 
              Modena 2 - Sud 
              Padova 1 - Citta' di Padova e Nord 
              Padova 3 - Bassa Padovana 
              Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est 
              Prato 
              Siena 
              Torino 3 - Sud - Ovest 
              Torino 5 - Nord - Est 
              Trieste 
              Udine 1 - Nord 
              Verona 2 - Pianure Veronesi 
              Vicenza 1 - Citta' di Vicenza e Sud - Est 
              Vicenza 2 - Nord - Est 
              18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Ancona 
              Arezzo 
              Asti 
              Bergamo 1 - Nord - Ovest 
              Bergamo 6 - Sud - Est 
              Brescia 4 - Sud - Ovest 
              Como 2 - Como e Olgiatese 
              Cremona 3 - Sud 
              Fermo 
              L'Aquila 1 - Nord - Ovest 
              Lecco 2 - Sud 
              Lucca 
              Macerata 1 - Citta' di Macerata e Ovest 
              Modena 1 - Nord 
              Monza e Brianza 2 - Ovest 
              Pavia 2 - Citta' e Impianto di Pavia 
              Perugia 1 - Citta' di Perugia e Nord - Ovest 
              Rieti 
              Roma 2 - Litorale Nord 
              Rovigo 
              Trento 1 - Impianto di Trento 
              Varese 2 - Centro 
              Venezia 2 - Entroterra e Veneto Orientale 
              Vercelli 
              Viterbo 
              24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Bergamo 2 - Nord - Est 
              Bergamo 5 - Sud - Ovest 
              Caserta 1 - Sud - Est 
              Chieti 2 - Est e Sud 
              Cuneo 1 - Nord - Ovest 
              Cuneo 2 - Citta' di Cuneo e Sud 
              Cuneo 3 - Nord - Est 
              Ferrara 
              Firenze 1 - Citta' e Impianto di Firenze 
              Genova 2 - Provincia 
              Milano 2 - Provincia Nord - Ovest 
              Novara 1 - Nord 
              Novara 2 - Sud 
              Piacenza 1 - Ovest 
              Pordenone 
              Rimini 
              Roma 3 - Valle del Tevere e Tiburtino 
              Savona 1 - Sud - Ovest 
              Savona 2 - Nord - Est 
              Torino 4 - Nord - Ovest 
              Treviso 2 - Nord 
              Udine 2 - Citta' di Udine e Centro 
              Udine 3 - Sud 
              Venezia 1 - Laguna Veneta 
              Vicenza 4 - Valli dell'Agno e del Chiampo 
              30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Bari 1 - Nord 
              Barletta - Andria - Trani 
              Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo 
              Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est 
              Brescia 3 - Citta' e Impianto di Brescia 
              Brescia 5 - Sud - Est 
              Campobasso 
              Catanzaro - Crotone 
              Chieti 1 - Nord - Ovest 
              Forli' - Cesena 
              Genova 1 - Citta' e Impianto di Genova 
              Imperia 
              La Spezia 
              Mantova 2 - Sud e Est 
              Napoli 1 - Citta' di Napoli e Impianto Costiero 
              Napoli 2 - Nord - Ovest 
              Pisa 
              Pistoia 
              Ravenna 
              Salerno 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest 
              Salerno 2 - Salerno, Sele e Cilento 
              Torino 6 - Po Orientale 
              Valle d'Aosta 
              Varese 3 - Sud 
              Verona 1 - Citta' di Verona e Nord 
              36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Bari 2 - Sud 
              Brescia 2 - Nord - Est 
              Cosenza 1 - Ovest 
              Cremona 1 - Nord 
              Enna 
              Firenze 2 - Provincia 
              Foggia 2 - Sud 
              Frosinone 1 - Ovest 
              Frosinone 2 - Est 
              Grosseto 
              L'Aquila 2 - Sud - Ovest 
              Latina 
              Mantova 1 - Citta' di Mantova e Nord - Ovest 
              Matera 
              Napoli 3 - Nord - Est 
              Palermo 1 - Citta' di Palermo 
              Piacenza 2 - Est 
              Roma 4 - Litorale Sud e Castelli Romani 
              Roma 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene 
              Teramo 
              Terni 
              Treviso 1 - Sud 
              Varese 1 - Nord 
              Verbano - Cusio - Ossola 
              Vicenza 3 - Valli Astico, Leogra e Timonchio 
              42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento 
              Agrigento 
              Avellino 
              Benevento 
              Brindisi 
              Caltanisetta 
              Caserta 2 - Nord e Ovest 
              Catania 1 - Nord 
              Catania 2 - Sud 
              Cosenza 2 - Est 
              Foggia 1 - Nord 
              Isernia 
              Lecce 1 - Nord 
              Lecce 2 - Sud 
              Messina 2 - Ovest 
              Napoli 4 - Sud - Est 
              Palermo 2 - Provincia 
              Pescara 
              Potenza 1 - Nord 
              Potenza 2 - Sud 
              Reggio di Calabria - Vibo Valentia 
              Salerno 3 - Nord e Est 
              Taranto 
              Trapani 
              La data piu' lontana fra 42 mesi dall'entrata in vigore
          del presente regolamento e 30  mesi  prima  della  scadenza
          della prima concessione nell'ambito 
              Bolzano 
              Messina 1 - Est 
              Ragusa 
              Siracusa" 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 3 del
          citato decreto-legge  n.  210  del  2015,  convertito,  con
          modificazioni, dalla citata legge n. 21 del 2016: 
              "Art. 3 Proroga di termini in materie di competenza del
          Ministero dello sviluppo economico 
              Omissis 
              2-bis. I termini di cui all'articolo 3,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011,  n.  226,  relativi
          alla  mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara  di  cui
          all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,   sono
          prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del
          primo raggruppamento, di quattordici mesi  per  gli  ambiti
          del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli  ambiti
          del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per
          gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e  di  cinque
          mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta
          alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   del   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229: 
              "Art. 1 Ambito di applicazione e organi direttivi 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo,
          Rieti, Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fabriano  e  Spoleto  le
          disposizioni di cui agli  articoli  45,  46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione.   Al   funzionamento   della    cabina    di
          coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 46 e  dei
          commi 6 e 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche  dell'Unione  europea),  come  modificati   dalla
          presente legge: 
              "Art 46 Divieto di concessione  di  aiuti  di  Stato  a
          imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  Stato  illegali   non
          rimborsati 
              Omissis 
              2.Le  amministrazioni  che  concedono  aiuti  di  Stato
          verificano che i beneficiari non rientrino tra  coloro  che
          hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non   rimborsato   o
          depositato in un conto  bloccato  aiuti  che  lo  Stato  e'
          tenuto a recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di
          recupero  di  cui  all'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio  2015.  A  decorrere
          dal 1° luglio 2017,  la  predetta  verifica  e'  effettuata
          attraverso l'accesso al Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52.". 
              "Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato 
              Omissis 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.". 
              Si riporta il testo della lettera a), n. 2 del comma  1
          dell'articolo  14  della  legge  29  luglio  2015,  n.  115
          (Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2014), come modificata dalla presente legge: 
              "Art. 14  Disposizioni  relative  alla  gestione  e  al
          monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese 
              1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 46: 
              1) al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «A decorrere dal  1º  gennaio  2017,  la  predetta
          verifica e' effettuata  attraverso  l'accesso  al  Registro
          nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»; 
              2) il comma 4 e' abrogato a  decorrere  dal  1°  luglio
          2017; 
              b) Omissis.". 
              Si riporta il testo della lettera b)  del  comma  3-ter
          dell'articolo 1 del decreto-legge 25  gennaio  2010,  n.  3
          (Misure   urgenti   per   garantire   la    sicurezza    di
          approvvigionamento  di  energia   elettrica   nelle   isole
          maggiori), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          marzo 2010, n. 41, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Garanzia di  sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale nelle isole maggiori 
              Omissis 
              3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole  maggiori,
          il servizio di cui al comma 1 e'  prorogato,  relativamente
          alle  utenze  elettriche,  fino  al   31   dicembre   2017.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico provvede: 
              a) Omissis 
              b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018,  in
          tutto  il  territorio   nazionale,   la   struttura   delle
          componenti  tariffarie  relative  agli  oneri  generali  di
          sistema  elettrico  applicate  ai   clienti   dei   servizi
          elettrici per usi diversi da quelli  domestici  ai  criteri
          che  governano  la  tariffa  di  rete  per  i  servizi   di
          trasmissione,  distribuzione  e  misura  in   vigore   alla
          medesima data, tenendo comunque conto dei  diversi  livelli
          di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della
          diversa natura e delle peculiarita'  degli  oneri  rispetto
          alla  tariffa,  nonche'  ad  applicare,  con  la   medesima
          decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno  delle
          energie rinnovabili, la  rideterminazione  degli  oneri  di
          sistema elettrico di cui  all'articolo  39,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  33  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia) e il testo dell'articolo 24  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  11  agosto  2014,  n.  116,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 33 (Reti internet di utenza) 
              1.  Nelle   more   del   recepimento   nell'ordinamento
          nazionale  della  normativa  comunitaria  in  materia,   e'
          definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
          cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni: 
              a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ovvero  e'  una  rete  di  cui,  alla
          medesima  data,   siano   stati   avviati   i   lavori   di
          realizzazione  ovvero  siano  state   ottenute   tutte   le
          autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
              b)  connette  unita'  di  consumo  industriali,  ovvero
          connette  unita'  di  consumo  industriali  e   unita'   di
          produzione di energia elettrica  funzionalmente  essenziali
          per il processo produttivo industriale, purche' esse  siano
          ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
          tre comuni adiacenti, ovvero di non piu'  di  tre  province
          adiacenti nel solo caso in  cui  le  unita'  di  produzione
          siano alimentate da fonti rinnovabili; 
              c)  e'  una  rete   non   sottoposta   all'obbligo   di
          connessione  di  terzi,  fermo  restando  il  diritto   per
          ciascuno dei soggetti ricompresi  nella  medesima  rete  di
          connettersi,  in  alternativa  alla  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi; 
              d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
          a una rete con obbligo di connessione di terzi  a  tensione
          nominale non inferiore a 120 kV; 
              e) ha un soggetto responsabile che  agisce  come  unico
          gestore della medesima  rete.  Tale  soggetto  puo'  essere
          diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o  di
          produzione, ma non puo' essere titolare di  concessioni  di
          trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
          elettrica. 
              2. Ai fini della  qualita'  del  servizio  elettrico  e
          dell'erogazione  dei   servizi   di   trasmissione   e   di
          distribuzione, la responsabilita' del gestore di  rete  con
          obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei  confronti
          delle unita' di produzione e di consumo connesse alle  RIU,
          al  punto  di  connessione  con  la  rete  con  obbligo  di
          connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
          della societa' Terna Spa, del  servizio  di  dispacciamento
          alle singole unita' di produzione  e  di  consumo  connesse
          alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della  RIU
          il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
          relazione all'attivita' svolta. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas: 
              a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica  al
          Ministero dello sviluppo economico; 
              b) stabilisce le modalita' con le quali  e'  assicurato
          il diritto dei  soggetti  connessi  alla  RIU  di  accedere
          direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; 
              c) fissa le condizioni alle quali le singole unita'  di
          produzione e di consumo connesse nella  RIU  fruiscono  del
          servizio di dispacciamento; 
              d) definisce le modalita'  con  le  quali  il  soggetto
          responsabile della RIU provvede alle  attivita'  di  misura
          all'interno della medesima rete, in  collaborazione  con  i
          gestori  di  rete  con  obbligo  di  connessione  di  terzi
          deputati alle medesime attivita'; 
              e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b),
          della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula  proposte  al
          Ministero dello sviluppo  economico  concernenti  eventuali
          esigenze di  aggiornamento  delle  vigenti  concessioni  di
          distribuzione, trasmissione e dispacciamento (100). 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          effettua  il  monitoraggio  ai  fini  del  rispetto   delle
          condizioni di cui al presente articolo. 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
          attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6  del  presente
          articolo" 
              "Art. 24  (Disposizioni  in  materia  di  esenzione  da
          corrispettivi  e  oneri  del  sistema  elettrico  per  reti
          interne e sistemi efficienti di produzione e consumo) 
              1. - 7. (Abrogati) 
              8 I corrispettivi tariffari di trasmissione,  misure  e
          distribuzione  dell'energia  elettrica   sono   determinati
          facendo  riferimento,  per  le  parti  fisse,  a  parametri
          relativi al punto di connessione dei clienti finali e,  per
          le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite
          il medesimo punto. 
              9 . (abrogato)" 
              Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 4 del
          decreto-legge  14  novembre  2003.  n.  314   (Disposizioni
          urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
          condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti  radioattivi),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003, n. 368, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4 Misure compensative e informazione. 
              Omissis 
              1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo  ai
          sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di
          aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo
          pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora
          prelevato dalle reti pubbliche con obbligo  di  connessione
          di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici
          ISTAT dei prezzi al consumo.  Il  contributo  e'  assegnato
          annualmente     con     deliberazione     del      Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  sulla
          base delle  stime  di  inventario  radiometrico  dei  siti,
          determinato   annualmente   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su
          proposta dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA), valutata la  pericolosita'  dei
          rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura
          del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
          ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della
          relativa provincia e in misura del 25 per cento  in  favore
          dei comuni confinanti con  quello  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e'
          calcolato  in   proporzione   alla   superficie   ed   alla
          popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci   chilometri
          dall'impianto. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo delle lettere a) e b) del  comma  5
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE  e  2006/32/CE),
          come modificate dalla presente legge: 
              "Art.  9  Misurazione  e   fatturazione   dei   consumi
          energetici 
              Omissis 
              5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici
          attraverso la contabilizzazione  dei  consumi  di  ciascuna
          unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
          consumi effettivi delle medesime: 
              a) qualora il riscaldamento,  il  raffreddamento  o  la
          fornitura di acqua calda ad un edificio o a  un  condominio
          siano effettuati  tramite  allacciamento  ad  una  rete  di
          teleriscaldamento o di teleraffrescamento,  o  tramite  una
          fonte di riscaldamento o raffreddamento  centralizzata,  e'
          obbligatoria, entro il 30 giugno 2017,  l'installazione,  a
          cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
          di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di  calore
          di  collegamento  alla  rete  o  del  punto  di   fornitura
          dell'edificio o del condominio; 
              b)  nei  condomini  e  negli   edifici   polifunzionali
          riforniti da una fonte di  riscaldamento  o  raffreddamento
          centralizzata o da una rete di teleriscaldamento  o  da  un
          sistema  di  fornitura  centralizzato  che   alimenta   una
          pluralita'  di  edifici,  e'  obbligatoria  l'installazione
          entro il 30  giugno  2017,  a  cura  del  proprietario,  di
          sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di  calore
          o di raffreddamento o di acqua calda  per  ciascuna  unita'
          immobiliare,  nella  misura   in   cui   sia   tecnicamente
          possibile, efficiente in termini di costi  e  proporzionato
          rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
          termini di costi puo' essere valutata con riferimento  alla
          metodologia indicata nella norma UNI  EN  15459.  Eventuali
          casi  di  impossibilita'  tecnica  alla  installazione  dei
          suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza  in
          termini  di  costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi
          energetici potenziali, devono essere riportati in  apposita
          relazione   tecnica   del   progettista   o   del   tecnico
          abilitato;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge 4
          dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione
          a  terzi  dei  complessi  aziendali   del   Gruppo   ILVA),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2016, n. 13, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1  Accelerazione  procedimento  di  cessione   e
          disposizioni finanziarie 
              1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  "rapidita'  ed
          efficienza dell'intervento" sono inserite le  seguenti:  ",
          anche con riferimento ai profili di tutela ambientale"; 
              b)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "primaria
          istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti:  "o  di
          consulenza  aziendale";   la   parola:   "individuata"   e'
          sostituita dalle seguenti:  "individuate,  ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti,"; 
              c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "Il   commissario
          straordinario  richiede   al   potenziale   affittuario   o
          acquirente,     contestualmente     alla      presentazione
          dell'offerta, la presentazione di"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Le offerte sono corredate da". 
              2. Entro il 30 giugno 2016,  i  commissari  del  Gruppo
          ILVA  in  amministrazione  straordinaria   espletano,   nel
          rispetto  dei   principi   di   parita'   di   trattamento,
          trasparenza e non  discriminazione,  le  procedure  per  il
          trasferimento  dei  complessi  aziendali  individuati   dal
          programma commissariale ai sensi  ed  in  osservanza  delle
          modalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.   39,
          assicurando  la  discontinuita',  anche  economica,   della
          gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. 
              3.  Al  solo  scopo  di  accelerare  il   processo   di
          trasferimento e conseguire  la  discontinuita'  di  cui  al
          comma  2,   garantendo   nel   contempo   la   prosecuzione
          dell'attivita' in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          tutela  dell'ambiente,  della  salute  e  dell'occupazione,
          nelle   more   del   completamento   delle   procedure   di
          trasferimento, e' disposta in  favore  dell'amministrazione
          straordinaria l'erogazione della somma di  300  milioni  di
          euro, indispensabile per fare fronte  alle  indilazionabili
          esigenze finanziarie del  Gruppo  ILVA  in  amministrazione
          straordinaria.  L'erogazione  della   somma   di   cui   al
          precedente periodo e' disposta  con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento  e'
          iscritto sullo stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico.  L'amministrazione  straordinaria  del
          Gruppo Ilva,  provvede,  anteponendolo  agli  altri  debiti
          della procedura,  alla  restituzione  dell'importo  erogato
          dallo  Stato,   maggiorato   degli   interessi   al   tasso
          percentuale  Euribor  a  6  mesi   pubblicato   il   giorno
          lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato  di
          uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla  data
          in cui ha efficacia la cessione  a  titolo  definitivo  dei
          complessi   aziendali   oggetto    della    procedura    di
          trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale  e
          degli  interessi  derivanti  dall'erogazione  di   cui   al
          presente comma sono versati all'entrata del bilancio  dello
          Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei
          titoli di Stato. 
              4. All'onere derivante dall'erogazione della  somma  di
          cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato, per  un  corrispondente  importo,
          delle somme giacenti sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, non utilizzate per  le  finalita'  di  cui  al
          medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno  del
          rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45,  pari  a
          13,1 milioni di euro a decorrere dal  2017  in  termini  di
          saldo netto da finanziare e a  7,05  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno  2018  e  6,71
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in  termini  di
          fabbisogno e  indebitamento  netto,  si  provvede  mediante
          riduzione, per un importo pari a 13,1  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2017, dello stanziamento del  fondo  speciale
          di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di
          bilancio.     Ove     necessario,     previa      richiesta
          dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' disporre il ricorso  ad  anticipazioni
          di   tesoreria,    la    cui    regolarizzazione    avviene
          tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento  sul
          pertinente capitolo di spesa. 
              6.  L'organo   commissariale   del   Gruppo   ILVA   in
          Amministrazione Straordinaria  provvede  al  pagamento  con
          priorita' dei  debiti  prededucibili  contratti  nel  corso
          dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al
          disposto dell'articolo 111-bis,  ultimo  comma,  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione  alle  condotte
          poste in essere dall'organo commissariale del  gruppo  ILVA
          in amministrazione straordinaria e  dai  soggetti  da  esso
          funzionalmente delegati, in esecuzione di  quanto  disposto
          dal periodo che  precede,  trova  applicazione,  anche  con
          riguardo alla responsabilita'  civile,  l'esonero  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo
          2015, n. 20. 
              6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine  esclusivo
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa   in   amministrazione   straordinaria,   come
          eventualmente modificato  e  integrato  per  effetto  della
          procedura di cui al comma 8, sono autorizzati  a  contrarre
          finanziamenti  statali,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
          milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
          e fino a 200 milioni di  euro  nel  2017.  I  finanziamenti
          statali di cui al periodo precedente sono  erogati  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. I relativi  importi  sono
          iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico. Sugli  importi  erogati
          maturano interessi al tasso percentuale Euribor  a  6  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
          I predetti importi sono rimborsati nell'anno  2018,  ovvero
          successivamente,  secondo  la  procedura  di   ripartizione
          dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari  del
          Gruppo    ILVA    devono    tenere    conto,    ai     fini
          dell'aggiudicazione con la procedura di  cui  al  comma  2,
          degli   impegni   assunti   dai   soggetti   offerenti    e
          dell'incidenza di essi sulla  necessita'  di  ricorrere  ai
          finanziamenti  di   cui   al   primo   periodo   da   parte
          dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
          contraente utilizzati dai commissari del Gruppo  ILVA  sono
          indicati in una relazione da trasmettere alle Camere  entro
          il 30 luglio 2016.  I  crediti  maturati  dallo  Stato  per
          capitale e interessi sono  soddisfatti,  nell'ambito  della
          procedura di ripartizione dell'attivo  della  societa',  in
          prededuzione,    ma    subordinatamente    al    pagamento,
          nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti  gli  altri
          creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
          nonche' dei creditori privilegiati ai  sensi  dell'articolo
          2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
          obbligo di promuovere le azioni di rivalsa,  le  azioni  di
          responsabilita'  e  di  risarcimento  nei   confronti   dei
          soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
          ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo  ILVA  e  al
          suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi  ai  sensi
          del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
          emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20. 
              6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
          3, comma 1-ter, del decreto-legge 5  gennaio  2015,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
          20, sono versate, per un importo  pari  a  400  milioni  di
          euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. 
              6-quater. All'articolo 1, comma  958,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, le parole: "2.000 milioni  di  euro"
          sono sostituite dalle seguenti: "2.100 milioni di euro". 
              6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
          cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, per il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  e'
          ridotto di 100 milioni di euro per l'anno  2016  e  di  200
          milioni di euro per l'anno 2017. 
              6-sexies.   All'articolo   3,    comma    1-ter,    del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  al  quarto
          periodo, dopo le parole: "con una dotazione iniziale di 150
          milioni di euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti:
          "e di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2016"  e  il  sesto
          periodo e' sostituito dal  seguente:  "Al  relativo  onere,
          pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50  milioni
          di   euro   per   l'anno   2016,   si   provvede   mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui, iscritte in bilancio  rispettivamente  negli  anni
          2015 e 2016, relative all'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, e successive modificazioni.". 
              6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo
          scopo," sono soppresse; 
              b) al quarto periodo, dopo le parole: "400  milioni  di
          euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015". 
              6-octies.  All'articolo   2-bis,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il  secondo
          periodo e' sostituito dai seguenti: "Gli specifici  criteri
          di valutazione, che escludono il  rilascio  della  garanzia
          per le imprese che non  presentino  adeguate  capacita'  di
          rimborso del finanziamento bancario da  garantire,  nonche'
          per le imprese in difficolta' ai sensi di  quanto  previsto
          dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto
          in particolare delle esigenze di accesso al  credito  delle
          imprese  con  un  fatturato  costituito,  per  almeno   due
          esercizi, anche non consecutivi,  successivi  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per  cento  del
          relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi  ai
          complessi aziendali della societa' ILVA S.p.A.  I  predetti
          criteri sono applicati  per  un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
          fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma
          1". 
              6-novies. Al quarto periodo del comma  2  dell'articolo
          53 della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  come  modificato
          dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno  2005,  n.
          115, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  agosto
          2005, n. 168, dopo le parole: "continuita' occupazionale di
          tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le  seguenti:
          "anche  tramite  il   ricorso   all'istituto   del   lavoro
          socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo  26
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150.  Allo
          scopo sono utilizzate le risorse  di  cui  all'articolo  5,
          comma  14,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80". 
              6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento  ILVA  di
          Genova Cornigliano, inseriti in contratti  di  solidarieta'
          antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   continua   ad
          applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite  di
          spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno,  l'aumento  del
          10  per  cento  della  retribuzione  persa  a  seguito   di
          riduzione  di  orario,  previsto  dall'articolo  2-bis  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.   11.
          All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede
          mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              6-undecies. A seguito del trasferimento  dei  complessi
          aziendali  del  Gruppo   ILVA,   le   somme   eventualmente
          confiscate  o  comunque  pervenute  allo   Stato   in   via
          definitiva all'esito di procedimenti penali, anche  diversi
          da quelli per reati ambientali  o  connessi  all'attuazione
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del
          titolare  dell'impresa,  ovvero,   in   caso   di   impresa
          esercitata in  forma  societaria,  a  carico  dei  soci  di
          maggioranza o degli enti,  ovvero  dei  rispettivi  soci  o
          amministratori, che prima del commissariamento  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  abbiano
          esercitato   attivita'   di   direzione   e   coordinamento
          sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto  per  spese
          di  giustizia,  sono   versate,   fino   alla   concorrenza
          dell'importo  di  800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato a titolo di restituzione del  prestito
          statale di cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
          del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per  essere
          destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
          e la  bonifica  ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla
          riqualificazione  e  riconversione  produttiva   dei   siti
          contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio. 
              7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio
          2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          marzo 2015, n. 20, le parole da: "Con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri" fino alla  fine  del
          periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il
          rispetto dei limiti di emissione previsti  dalla  normativa
          europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
          comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno  2017.
          E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
          di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24  dicembre  2012,   n.   231.   Il   comma   3-ter
          dell'articolo 2 del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 89, e' abrogato.". 
              7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge  5  gennaio
          2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "2-ter. Le garanzie di cui al  presente  articolo  sono
          concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al
          comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3  e
          4, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
          20  agosto  2012,  fino  all'80  per  cento  dell'ammontare
          dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a  un
          importo massimo  garantito  di  2,5  milioni  di  euro  per
          impresa". 
              8. Qualora le offerte presentate  nel  termine  del  30
          giugno 2016 di  cui  al  comma  2,  prevedano  modifiche  o
          integrazioni, al Piano delle misure e  delle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,  o  ad
          altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli
          impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte  di
          nuovi interventi sono valutati dal comitato di  esperti  di
          cui al comma 8.2, che puo' richiedere a  ciascun  offerente
          di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta,
          fornendo  gli  ulteriori   documenti   necessari   per   la
          valutazione  delle  modifiche  o   dei   nuovi   interventi
          proposti,   compresi    i    documenti    progettuali,    i
          cronoprogrammi   di   realizzazione,   comprensivi    della
          richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre  18
          mesi, del termine di cui all'articolo  2,  comma  5,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
          20,  l'analisi  degli  effetti   ambientali   e   l'analisi
          dell'applicazione  delle  BAT  Conclusions,  con   espresso
          riferimento  alle  prestazioni   ambientali   dei   singoli
          impianti come  individuate  dall'offerta  presentata.  Tale
          facolta' deve essere esercitata nel rispetto della  parita'
          dei diritti dei  partecipanti.  Entro  il  termine  di  120
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  dei  commissari
          straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sulla base  dell'istruttoria  svolta
          dal comitato  degli  esperti,  sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, esprime il proprio  parere,  proponendo
          eventuali  integrazioni  o  modifiche  alle  proposte   dei
          soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente  comunicato
          ai   commissari   della   procedura   di    amministrazione
          straordinaria che ne curano la trasmissione agli  offerenti
          i  quali,  nei  successivi  15  giorni,   presentano   alla
          procedura le offerte vincolanti  definitive  conformando  i
          relativi   piani   al   predetto   parere   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Sono  esclusi  dalla  procedura  gli  offerenti   che   non
          accettino  tutte  le  risultanze  del  parere  ovvero   non
          confermino   o   aggiornino   di   conseguenza    l'offerta
          presentata, adeguandola, in particolare, alle  prescrizioni
          relative alla realizzazione di specifici interventi  recate
          nel  medesimo  parere,  da  attuare   entro   la   scadenza
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in   corso   di
          validita'; a tale scadenza sono conseguentemente  adeguati,
          in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini
          previsti dall'articolo 2,  comma  5,  del  decreto-legge  5
          gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20. L'esperto indipendente  nominato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi
          trenta giorni, una  relazione  sulla  compatibilita'  delle
          offerte vincolanti definitive con  i  criteri  di  mercato,
          tenuto conto delle previsioni  economiche,  patrimoniali  e
          finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne  valuta  la
          sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento  al
          periodo di affitto e  nella  prospettiva  della  definitiva
          cessione.  La  relazione   dell'esperto   indipendente   e'
          acquisita  dai   commissari   straordinari   in   sede   di
          valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione. 
              8.1. Dopo l'adozione del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico con il quale, su istanza dei  commissari
          straordinari,  e'  individuato  l'aggiudicatario  a   norma
          dell'articolo  4,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di
          individuato gestore, presenta entro i successivi 30  giorni
          apposita domanda di autorizzazione dei nuovi  interventi  e
          di modifica del Piano delle misure  e  delle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,  o  di
          altro  titolo  autorizzativo  necessario  per   l'esercizio
          dell'impianto, sulla base dello  schema  di  Piano  accluso
          alla propria offerta  vincolante  definitiva.  La  domanda,
          completa dei relativi allegati, e' resa disponibile per  la
          consultazione  del  pubblico   sul   sito   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          un periodo di trenta giorni, ai fini  dell'acquisizione  di
          eventuali osservazioni. Della disponibilita' della  domanda
          sul sito web ai  fini  della  consultazione  da  parte  del
          pubblico e' dato tempestivo avviso  mediante  pubblicazione
          su due quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  almeno  due
          quotidiani  a  diffusione  regionale.  L'istruttoria  sugli
          esiti della consultazione, e' svolta dal medesimo  Comitato
          di esperti di cui al comma  8.2  nel  termine  di  sessanta
          giorni  dalla  data   di   presentazione   della   domanda,
          predisponendo una relazione di sintesi  delle  osservazioni
          ricevute, nonche' garantendo il pieno rispetto  dei  valori
          limite di emissione stabiliti dalla  normativa  dell'Unione
          europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle  misure
          e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  o  di
          altro  titolo  autorizzativo  necessario  per   l'esercizio
          dell'impianto devono in ogni caso  assicurare  standard  di
          tutela ambientale coerenti  con  le  previsioni  del  Piano
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto  compatibili,  e  sono
          disposte, nei quindici giorni successivi  alla  conclusione
          dell'istruttoria, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico. Il decreto,  che  ha  valore  di  autorizzazione
          integrata ambientale,  tiene  luogo  ove  necessario  della
          valutazione  di  impatto  ambientale  e  conclude  tutti  i
          procedimenti  di  autorizzazione  integrata  ambientale  in
          corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare. 
              8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e
          8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui  all'articolo  2,
          commi 5 e 6,  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
          20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri di  approvazione  delle  modifiche  del  Piano
          delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria, se antecedente alla suddetta data. 
              Omissis."." 
              Si riporta il testo dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 2 del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1
          (Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  di   imprese   di
          interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo
          della citta'  e  dell'area  di  Taranto),  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A. 
              Omissis 
              6.L'osservanza delle disposizioni contenute  nel  Piano
          di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti  dai
          commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed
          efficace  attuazione  dei  modelli  di   organizzazione   e
          gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto  legislativo
          8 giugno 2001, n. 231,  ai  fini  della  valutazione  delle
          condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e
          delle altre norme a tutela dell'ambiente,  della  salute  e
          dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in  essere  in
          attuazione del Piano  di  cui  al  periodo  precedente  non
          possono   dare   luogo   a   responsabilita'    penale    o
          amministrativa     del      commissario      straordinario,
          dell'affittuario o acquirente  e  dei  soggetti  da  questi
          funzionalmente   delegati,    in    quanto    costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale,  di  tutela  della  salute  e  dell'incolumita'
          pubblica e di sicurezza  sul  lavoro.  Per  quanto  attiene
          all'affittuario o acquirente e ai  soggetti  funzionalmente
          da  questi  delegati,  la  disciplina  di  cui  al  periodo
          precedente si applica con riferimento alle  condotte  poste
          in essere fino alla scadenza del 30  giugno  2017  prevista
          dal terzo  periodo  del  comma  5  ovvero  per  un  periodo
          ulteriore non superiore ai diciotto mesi  decorrenti  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche  del
          Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria secondo quanto ivi stabilito a  norma  del  comma
          5.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art.1  Principi   di   coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 126 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "Art. 1 
              126. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  e'  nominato  il
          Commissario  straordinario  per   la   liquidazione   della
          societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione.". 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo  14  del
          citato decreto legislativo n. 102 del 2014, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  14  Servizi  energetici  ed  altre  misure   per
          promuovere l'efficienza energetica 
              Omissis 
              11. Ai progetti  di  efficienza  energetica  di  grandi
          dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
          di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro  il
          2014, e' prorogata la durata degli  incentivi  sino  al  31
          dicembre 2016, a fronte di progetti definiti  dallo  stesso
          proponente e previa verifica tesa  a  valutare  in  maniera
          stringente le reali peculiarita' dei progetti e  purche'  i
          progetti stessi siano in grado di produrre  nuovi  risparmi
          di energia  in  misura  complessivamente  equivalente  alla
          soglia minima annua indicata, siano  concretamente  avviati
          entro il 31  dicembre  2017  e  rispondano  a  criteri  di:
          collegamento funzionale a nuovi  investimenti  in  impianti
          energeticamente efficienti  installati  nel  medesimo  sito
          industriale;   efficientamento   energetico   di   impianti
          collegati alla medesima filiera produttiva, anche  in  siti
          diversi,   avviati   nella   medesima   data;   risanamento
          ambientale  nei  siti  di  interesse   nazionale   di   cui
          all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, salvaguardia dell'occupazione.". 
              .