Art. 6 
 
 
Requisiti, condizioni  e  limiti  di  ammissione  al  meccanismo  dei
                         Certificati Bianchi 
 
  1. I progetti di efficienza energetica  ammissibili  al  meccanismo
dei Certificati Bianchi sono  predisposti  e  trasmessi  al  GSE  nel
rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1. 
  2. L'elenco non esaustivo dei  progetti  di  efficienza  energetica
ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di  energia
risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini  del
riconoscimento dei Certificati Bianchi, e' riportato nella Tabella  1
dell'Allegato 2, che puo' essere aggiornata ed integrata con  decreto
del  direttore  generale  DG-MEREEN  del  Ministero  dello   sviluppo
economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  anche  su
proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE. 
  3. I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono  le
autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti  dalla
normativa vigente, e  sono  conformi  al  disposto  dell'art.  6  dei
decreti ministeriali 20  luglio  2004,  ove  applicabile,  nonche'  i
requisiti e le condizioni di applicabilita', in conformita' ai metodi
di valutazione, definiti all'Allegato 1. 
  4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per  usi
non elettrici sono ammessi  esclusivamente  in  relazione  alla  loro
capacita' di incremento dell'efficienza  energetica  e,  analogamente
alle altre tipologie  di  progetti  ammessi  ai  sensi  del  presente
decreto, alla capacita' di generare risparmi  energetici  addizionali
in termini di energia primaria totale o non rinnovabile. 
  5. Ai fini del  calcolo  dei  risparmi  conseguibili  attraverso  i
progetti di efficienza energetica  di  cui  all'art.  5  dei  decreti
ministeriali 20 luglio  2004,  sono  applicati  i  valori  di  potere
calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al  presente  decreto,  in
conformita'  a  quanto  indicato  all'Allegato  IV   alla   direttiva
2012/27/UE. 
  6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi
i progetti di efficienza energetica predisposti per  l'adeguamento  a
vincoli normativi o a prescrizioni di  natura  amministrativa,  fatto
salvo  il  caso  in   cui   si   impieghino   soluzioni   progettuali
energeticamente piu' efficienti rispetto  a  quelle  individuate  dai
vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.