Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualita' del beneficio. 2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo poverta', annualita' 2017.